Norme sull’accesso ai profili di ricercatore e tecnologo
(art. 63 del CCNL del 21.2.2002 quadriennio e biennio economico 1998-1999)
1. L’art. 13, comma 2, lett. b), primo e secondo periodo, del DPR n. 171/1991 è abrogato. [60]
2. Gli enti attivano, a richiesta degli interessati, procedure di verifica e valutazione dell’attività almeno triennale svolta con contratto a tempo determinato da Ricercatori e Tecnologi in servizio alla data di sottoscrizione del presente CCNL ai fini della qualificazione dell’attività in parola come attività di ricerca scientifica ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 19/1999. [61]
[60] A seguito della abrogazione il testo dell’art.13 comma 2, lett.b) risulta essere il seguente: “ b) La dotazione complessiva dei profili di tecnologi non potrà essere superiore al 40% della sommatoria delle dotazioni organiche dei profili di ricercatori e tecnologi.”
[61] Il decreto è stato abrogato dall’art. 23, D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 127, ad eccezione dei commi 3, lettera a) e 6 dell’articolo 13.