Assemblea
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DPR 12 febbraio 1991, n. 171 – Art. 29 Diritto di assemblea
1. Nell’ambito della disciplina dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i dipendenti di ciascuna istituzione ed ente di cui all’art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, hanno diritto di partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali concordati con l’amministrazione nell’unità in cui prestano la propria attività o in altra sede, senza oneri a carico dell’ente, per trenta ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
Note all’art. 29:
– Per il titolo del D.P.R. n. 395/1988 si veda la nota all’art. 3. Il testo dell’art. 11 e’ il seguente:
“Art. 11 (Assemblee del personale).
1. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalle vigenti disposizioni, il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per dieci ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee, che possono riguardare la generalita’ dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette, singolarmente o congiuntamente, dagli organismi rappresentativi dei dipendenti dell’unita’ amministrativa di cui all’art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93. L’ordine del giorno deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
3. La convocazione, la sede e l’orario delle assemblee e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all’amministrazione con preavviso scritto da effettuarsi di norma almeno tre giorni prima.
4. La rilevazione dei partecipanti e’ effettuata a cura dei responsabili delle singole unita’ amministrative.
5. Le modalita’ necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali sono stabilite dall’amministrazione, di intesa con i promotori dell’assemblea”.
– Per il testo dell’art. 9 della legge n. 168/1989 si veda la nota all’art. 1.
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LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 – Art. 20. Assemblea
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.
Le riunioni – che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi – sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell’unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Ulteriori modalità per l’esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.