CCI Contrattazione collettiva integrativa

Contrattazione collettiva integrativa (CCI)

Contrattazione integrativa collettiva 9

(art. 28 del CCNL del 7.4.2006 quadriennio e biennio economico 2002 e 2003 come integrato dall’art. 20 comma 1 del CCNL del 13.5.2009 quadriennio e biennio economico 2006 e 2007)

1. Gli Enti attivano, ai sensi dell’art. 40, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli indicati dalla richiamata disposizione legislativa, nonché dal successivo comma 5.

2. La contrattazione integrativa è finalizzata alla valorizzazione dell’autonomia progettuale e operativa dei singoli enti, nonché al miglioramento della qualità dei servizi istituzionali anche attraverso il coinvolgimento, con le diverse modalità previste, dei sindacati rappresentativi e delle R.S.U nella elaborazione e attuazione dei programmi di innovazione organizzativa, ristrutturazione, riqualificazione e incentivazione.

3. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle seguenti materie:
a) criteri generali relativi alle forme di incentivazione del personale dal IV al IX livello, in relazione a obiettivi e programmi di innovazione organizzativa, incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio, con particolare riferimento a:
– a1) criteri generali di distribuzione della quota di risorse destinate ai sistemi di incentivazione del personale, in relazione ai progetti e programmi e tra i gruppi e i singoli;
– a2) criteri generali di scelta del personale da adibire ai progetti, in modo funzionale alle priorità organizzative e al miglioramento del servizio.
b) criteri generali per la corresponsione dei compensi del personale dal IV al IX livello con riguardo alle condizioni di lavoro disagiate ovvero comportanti esposizione a rischio, assunzione di specifiche responsabilità, possesso di titoli professionali specifici, nonché a prestazioni finanziate da apposite disposizioni di legge, secondo quanto previsto per ciascuna situazione negli articoli di riferimento del presente CCNL e del CCNL 21.02.2002;
c) linee di indirizzo e programmazione generale per i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale, volti ad adeguarne la professionalità ai processi di innovazione;
d) linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
e) le linee di indirizzo e i criteri per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili, nonché i criteri generali per l’applicazione della normativa in materia;
f) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alle professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
g) i criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro, ivi compresa la predisposizione dei software per l’utilizzo del sistema automatico di rilevazione delle presenze;
h) modalità e verifiche per l’attuazione della riduzione dell’orario di lavoro, a integrazione e nel quadro delle disposizioni contenute nel CCNL 21.02.2002;
i) criteri generali per la determinazione delle priorità nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa;
j) criteri generali per la istituzione e gestione delle attività socio-assistenziali per il personale;
k) forme di copertura assicurativa delle attrezzature utilizzate nel telelavoro e dell’uso delle stesse;
l) le iniziative per l’attuazione delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità, ivi comprese le proposte di azioni positive;
m) i criteri generali per l’attribuzione dell’indennità di cui all’art. 8 comma 1 del CCNL 5 marzo 1998, sez. II, Ricercatori e Tecnologi 10;
n) criteri generali di priorità per il trasferimento, a domanda, da una sede ad altra dello stesso Ente, limitatamente agli enti articolati per aree geografiche di ricerca ovvero con più sedi periferiche autonome in Comuni diversi;
o) definizione dei casi che richiedono la deroga, in via eccezionale, per le attività connesse agli organi collegiali e dei vertici dirigenziali, dal limite individuale massimo di 200 ore annue di lavoro straordinario;
p) criteri generali per la ripartizione delle risorse destinate alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario tra le strutture individuate dai singoli ordinamenti;
q) criteri per l’utilizzo, da parte delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, della posta elettronica dell’Ente;
r) criteri generali per l’utilizzazione delle risorse che confluiscono nel fondo di cui all’art. 19 del presente CCNL (Attività per prestazioni a committenti esterni). 11

4. Fermo restando il principio dell’autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati nel precedente art. 27 (Obiettivi e strumenti) 12 , comma 1, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino a un massimo di ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, limitatamente alle materie di cui al comma 3, lettere d), e), h), l), n), nonché relativamente alle materie non direttamente implicanti l’erogazione di risorse destinate ai trattamenti economici accessori. In tal caso verrà data informazione alle OO.SS.
5. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascun Ente. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.


9  La determinazione delle materie oggetto di contrattazione integrativa, operata dalla contrattazione collettiva nazionale, deve in ogni caso tenere conto delle previsioni degli artt. 40, comma 1, e 5, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, come modificati, rispettivamente, dagli artt.54 e 34 del D.Lgs.n.150/2009, nonché delle circolari esplicative n. 7/2010, n. 1/2011 e n. 7/2011 rilasciate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Successivamente, la disciplina dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell’art. 2, commi 17 e 19, del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135.   

10   Si tratta del contratto della dirigenza dell’area VII non inserito nella presente raccolta sistematica e in particolare dell’ Indennità per oneri specifici connessi all’esercizio dell’attività di ricercatore e Tecnologo: “1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 ai ricercatori e tecnologi spetta una indennità, corrisposta per tredici mensilità, per oneri specifici connessi all’esercizio dell’attività di ricercatore e tecnologo finanziata : a) con lo 0,5% del monte salari dei ricercatori e tecnologi relativo all’anno 1995, secondo quanto stabilito all’art. 7 ; b) con lo 0,55% del medesimo monte salari relativo all’anno 1995. 2. I criteri per l’attribuzione dell’indennità di cui al comma 1 sono stabiliti in contrattazione decentrata.”  

11   Si tratta del CCNL del 7.4.2006 quadriennio e biennio economico 2002 e 2003 pur essendo le lettere q) ed r) state introdotte dall’art. 20 comma 1 del CCNL del 13.5.2009 quadriennio e biennio economico 2006 e 2007.  

12   Il riferimento è da intendersi all’art.27 anche se nel testo originale è menzionato l’art.32.  

12bis   In materia, si considerino anche le previsioni dell’art. 40, comma 3-quinquies, del d. lgs. 165/2001, nel testo risultante dalle modifiche recate dall’art.54, comma 1, del d. lgs. 150/2009.  

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