CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO SULLE MODALITA’ DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI NONCHÉ DELLE ALTRE PREROGATIVE SINDACALI
A seguito del parere favorevole espresso in data 29 luglio 1998 dall’Organismo di Coordinamento dei Comitati di Settore ai sensi dell’art. 51, comma 3, del d.lgs. n.29/93 modificato ed integrato dal d.lgs.n.396/97 e dal d.lgs. n.80/98, sul testo del Contratto Collettivo Nazionale Quadro relativo alle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali nonché della certificazione della Corte dei conti sull’attendibilità dei costi quantificati per il medesimo CCNL – QUADRO e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 7 agosto 1998 alle ore 10,00 ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.RA.N.):
– nella persona del Dott. Gianfranco Rucco, componente del Comitato Direttivo, delegato dal Prof. Carlo Dell’Aringa
ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali:
CONFEDERAZIONI SINDACALI | |
CISL | firmato |
CGIL | firmato |
UIL | firmato |
CONFSAL | firmato |
CISAL | firmato |
CONFEDIR | firmato |
RDB CUB | firmato |
CIDA | firmato |
UGL | firmato |
COSMED | con riserva |
Prima della sottoscrizione dell’allegato Contratto Collettivo Nazionale Quadro le parti prendono atto in relazione all’ art. 20, comma 7, del medesimo che tra la sigla dell’ipotesi di accordo avvenuta il 3 luglio 1998 e la data odierna sono intervenuti i seguenti cambiamenti dei soggetti confluiti nelle sottoindicate aggregazioni sindacali riconosciute rappresentative:
1. Comparto Sanità
Dalla Federazione “FIALS-CONFSAL/Sanità-UGL Sanità” è fuoriuscita la UGL Sanità. La Federazione rappresentativa ha assunto la denominazione “FIALS-CONFSAL-SANITÁ”, che vede riproporzionati i propri distacchi da n. 26 a n. 19.
2. Comparto Aziende
Dal Coordinamento Sindacale autonomo (CSA) “CISAL V.F, SNAMS/CISAL, CISAS Aziende Autonome, TESTACT-FASIL, USPPI, CONFILL, CONFAIL, SNALA MON. – CONFSAL, UGL Aziende” è fuoriuscita la UGL Aziende. La Federazione rappresentativa ha assunto la denominazione Coordinamento Sindacale Autonomo (CSA) “CISAL V.F, SNAMS/CISAL, CISAS Aziende Autonome, TESTACT-FASIL, USPPI, CONFILL, CONFAIL, SNALA MON. – CONFSAL.” Tale modifica non comporta conseguenze sulle tabelle relative ai distacchi.
3. Comparto enti pubblici non economici
La Federazione “CONFSAL-UGL “ non è più affiliata alla Confederazione CONFSAL ma alla Confederazione UGL. Tale modifica comporta che il relativo distacco attribuito alla Confederazione Confsal dovrà essere invece attribuito alla Confederazione UGL.
Per effetto dei cambiamenti avvenuti, fermo rimanendo quanto già anticipato nei punti 1 e 3 (di cui i destinatari del presente accordo devono tenere debito conto), le parti concordano che la correzione definitiva e formale delle tabelle allegate dal n. 2 al n. 20 , con la quale si provvederà tra l’altro alla riassegnazione dei distacchi non più fruibili dalle federazione citata al punto 1),nonché dei permessi di cui all’art. 12, sarà apportata entro il 15 settembre 1998 con un ulteriore accordo.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO
SULLE MODALITA’ DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI
NONCHÉ DELLE ALTRE PREROGATIVE SINDACALI
ART. 3 – Diritto di affissione
PARTE II – Distacchi, permessi ed aspettative sindacali
ART. 6 – Ripartizione del contingente dei distacchi
ART. 7– Flessibilità in tema di distacchi sindacali
ART. 8 – Contingente dei permessi sindacali
ART. 9 – Modalità di ripartizione dei permessi
ART. 10 – Titolarità e flessibilità in tema di permessi sindacali
ART. 11 – Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari
ART. 12 – Titolarità in tema di aspettative e permessi sindacali non retribuiti e loro flessibilità
ART. 13 – Rapporti tra associazioni sindacali ed RSU
ART. 14 – Procedure per la richiesta, revoca E CONFERME dei distacchi ed aspettative sindacali.
ART. 16 – Norme speciali per la Scuola
ART. 17 – Trattamento economico
PARTE III – Norme finali e transitorie
ART. 18 – Tutela del dirigente sindacale
ART. 19 – Disposizioni particolari
ART. 20 – Disposizioni transitorie