Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro 167
(art. 26 del CCNL del 7.4.2006 quadriennio e biennio economico 2002-2003)
L’Ente dà applicazione, con proprio atto, al codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione europea del 27.11.1991, n. 92/131/CEE, allegata a titolo esemplificativo al n. 1 del presente contratto per fornire linee guida uniformi in materia. Dell’atto così adottato l’Ente dà informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL. 162bis
167 Si veda l’Allegato n. 1 al ccnl del 7.4.2006: schema di codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie
sessuali. Le disposizioni contrattuali del Codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali, delle Dichiarazioni di principio e di quelle relative alle Procedure da adottare in caso di molestie sessuali, devono comunque conformarsi alle previsioni dell’art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 in materia di Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
162bis In materia di informazione preventiva si tenga conto anche delle previsioni dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 34 del d.lgs. 150/2009. Successivamente, la disciplina di cui all’art. 5, comma 2 del d.lgs. 165/2001, è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell’art. 2, commi 17 e 19, del d.l. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135. Rilevano in materia anche le disposizioni dell’art. 2, comma 18, lett. a) del d.l. 95/2012 , convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.