Il nuovo CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018 all’art. 68 comma 4 lettera n) prevede che la definizione del limite individuale annuo delle ore che possono confluire nel conto individuale di cui all’art. 49 del CCNL comparto Ricerca 21 febbraio 2002 venga definito in sede di contrattazione integrativa nazionale di Ente
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(art. 49 del CCNL del 21.2.2002 quadriennio e biennio economico 1998-1999)
1. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, le ore di lavoro straordinario autorizzate secondo gli ordinamenti degli enti possono essere accantonate in un conto ore individuale per essere fruite a gruppi di ore equivalenti alla durata della giornata lavorativa sotto forma di riposi compensativi pari alle corrispondenti giornate lavorative o frazioni di esse, tenuto conto delle esigenze lavorative.
2. Al 31 dicembre di ciascun anno i riposi compensativi non fruiti vengono conteggiati e devono essere fruiti entro il trimestre successivo.
3. Ove sussistano improrogabili esigenze organizzative che non consentano la fruizione di detti riposi entro il periodo suddetto, le ore di lavoro straordinario saranno retribuite.
4. Ulteriori criteri generali per la fruizione dei riposi compensativi possono essere oggetto di contrattazione integrativa.