Contrattazione a livello locale

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CCNL 2016-2018 Sezione RICERCA – Relazioni sindacali


CONTRATTI PRECEDENTI


(art. 30 del CCNL del 7.4.2006 quadriennio e biennio economico 2002 e 2003 )

1. Il livello locale di contrattazione riguarda, secondo le caratteristiche ordinamentali
degli Enti, la struttura centrale, le aree di ricerca laddove esistenti, ovvero le sedi
locali, escluse le strutture che costituiscono mere diramazioni territoriali. La
contrattazione a livello locale si svolge, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di
materie con la contrattazione collettiva nazionale ed integrativa di Ente, sulle seguenti
materie:
a) criteri per l’attuazione di iniziative addestrative realizzabili a livello locale in
conseguenza delle innovazioni organizzative e tecnologiche;
b) criteri di applicazione, con riferimento ai tempi e alle modalità, delle normative
relative all’igiene, all’ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché
per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili;
c) modalità attuative dei criteri definiti dalla contrattazione integrativa collettiva di
Ente, ove necessario per le caratteristiche peculiari locali.

2. I contratti sottoscritti in sede locale non possono comportare, né direttamente né
indirettamente, anche a carico di esercizi successivi oneri aggiuntivi rispetto a quelli
previsti dal presente contratto, nonché dalla contrattazione integrativa di Ente, e
conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.

3. Nel rispetto dei principi di cui al precedente comma 2, possono essere oggetto di
contrattazione in sede locale altre questioni che a tale sede siano demandate, senza
duplicazioni o sovrapposizioni, dalla contrattazione collettiva integrativa nelle materie
indicate nell’art. 28.

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