Contratti a termine (Articolo 23 DPR 171/1991)

Contratti a termine

DPR 171/1991
Articolo 23 – Contratti a termine

1. Per lo svolgimento di programmi di ricerca e per la gestione di infrastrutture tecniche complesse gli enti ed istituzioni di cui all’art. 9 della legge 168/1989, potranno procedere ad assunzioni, con contratto a termine della durata massima di cinque anni, di personale di ricerca e di personale tecnico di elevato livello ed esperienza, anche di cittadinanza straniera.

2. In relazione a singoli programmi e per l’intera durata degli stessi, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, è consentita altresì l’assunzione a contratto di personale in possesso di specifici requisiti o che risulti idoneo a seguito di apposite selezioni, da adibire ai programmi, con trattamento economico rapportato a corrispondenti professionalità dell’ente o istituzione.

3. La realizzazione del programma o la scadenza del contratto o, comunque, il compimento del quinquennio comportano a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro; è abrogata ogni contraria disposizione contenuta nei precedenti accordi sindacali.

4. La spesa per il personale di cui ai commi precedenti dovrà essere a carico dei finanziamenti dei programmi, escludendosi, salvo specifiche e consentite previsioni di bilancio, il ricorso alla dotazione ordinaria dell’ente e non potrà superare il 50% dei finanziamenti stessi.

5. Il contingente di personale da assumersi ai sensi dei precedenti commi non potrà superare in ogni caso il 10% della dotazione organica complessiva dell’ente.

6. Tale contingente per il C.N.R., l’I.N.F.N., l’I.N.G. e l’O.G.S. si cumula con quello già consentito dalle preesistenti disposizioni legislative che continua a risultare a carico del bilancio ordinario di ciascun ente e per il quale si applica la normativa prevista dal presente articolo.

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