Contratto individuale di lavoro

(art. 3 del CCNL del 7.4.2006 quadriennio e biennio economico 2002-2003)

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato dai contratti individuali secondo il presente contratto e disposizioni di legge.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale é richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio e, per il tempo determinato, l’apposizione del termine finale;
c) livello e profilo di assunzione, unitamente all’indicazione della retribuzione;
d) durata del periodo di prova;
e) sede di prima destinazione;
f) causale per il tempo determinato.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E’, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. In caso di assunzione a tempo parziale, ai sensi dell’art.19 del CCNL 21/02/2002, il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro assegnata, nell’ambito delle tipologie di cui allo stesso art. 19.
5. L’Ente, prima di procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale ai fini dell’assunzione, invita l’interessato a presentare entro 30 giorni la documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti ed indicata nel bando di concorso, fatte salve le norme di semplificazione amministrativa e di autocertificazione. Entro il medesimo termine l’interessato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, salvo quanto previsto dall’art. 19, comma 8 del CCNL 21/02/2002, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, ovvero a presentare la dichiarazione di opzione per la nuova Amministrazione.
6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, e fatta salva la possibilità di una sua proroga a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato impedimento, l’Ente comunica di non poter dar luogo alla stipula del contratto.
7. Nelle ipotesi in cui è prevista la riammissione in servizio ai sensi dell’art. 13 del DPR 411/76, il rapporto di lavoro si instaura nuovamente a seguito della stipulazione di un nuovo contratto individuale di lavoro, con salvaguardia del livello e profilo acquisiti, nonché della corrispondente retribuzione (ivi compresa la progressione economica) o, per i ricercatori e tecnologi, della posizione stipendiale corrispondente all’anzianità maturata e/o riconosciuta all’atto della cessazione dell’impiego.

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