Disposizioni in materia di rapporto di lavoro dei ricercatori e tecnologi (Art. 82 CCNL 2016-2018)

CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018


TITOLO III – RICERCATORI E TECNOLOGI

Art. 82 Disposizioni in materia di rapporto di lavoro dei ricercatori e tecnologi

1. In relazione a quanto previsto dall’art. 11 del d.lgs. n. 218 del 2016, ai ricercatori e tecnologi possono essere concessi congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica e tecnologica, allo scopo di recarsi presso Istituti o laboratori esteri, nonché presso le istituzioni internazionali e comunitarie, fino ad un massimo di cinque anni ogni dieci anni di servizio. Il congedo è concesso dal Presidente dell’ente di appartenenza, su motivata richiesta dell’interessato. Il ricercatore e il tecnologo in congedo mantiene la retribuzione fissa mensile qualora l’istituzione ricevente gli corrisponda una retribuzione inferiore al 75 per cento del trattamento forfetario di missione presso la stessa Istituzione. In ogni caso restano a carico del personale in congedo e dell’ente di appartenenza le rispettive quote dei contributi previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

2. I congedi di cui al comma 1 sono concessi dall’Ente interessato tenuto conto delle esigenze di funzionalità e di collaborazione internazionale, nonché dell’attinenza della richiesta al Programma nazionale di ricerca e al Piano triennale di attività dell’ente medesimo.

3. All’art. 58, comma 1 del CCNL del 21/2/2002 le parole “nel trimestre” sono sostituite dalle parole “nel quadrimestre”.

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INDICE

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA TRIENNIO 2016-2018 (19 aprile 2018)

Sezione RICERCA
TITOLO I – RELAZIONI SINDACALI

Art. 68 Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali

Art. 69 Commissione per l’ordinamento professionale

TITOLO II – RAPPORTO DI LAVORO

Art. 70 Ferie

Art. 71 Ferie e riposi solidali

Art. 72 Permessi retribuiti

Art. 73 Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari

Art, 74 Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge

Art. 75 Permessi orari a recupero

Art. 76 Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

Art. 77 Aspettativa per dottorato di ricerca

Art. 78 Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza

Art. 79 Integrazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro

TITOLO III – RICERCATORI E TECNOLOGI

Art. 80 Ricercatori e tecnologi

Art. 81 Principi e diritti – Ricercatori e Tecnologi

Art. 82 Disposizioni in materia di rapporto di lavoro dei ricercatori e tecnologi

TITOLO IV – TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 83 Contratto a tempo determinato

Art. 84 Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo determinato

Art. 85 Contratto di somministrazione

TITOLO V – TRATTAMENTO ECONOMICO RICERCA

Art. 86 Incrementi degli stipendi tabellari

Art. 87 Effetti dei nuovi stipendi

Art. 88 Elemento perequativo

Art. 89 Ulteriori disposizioni di parte economica

Art. 90 Fondo per le progressioni economiche di livello

TITOLI VI – Trattamento economico Agenzia Spaziale italiana

Art. 91 Incrementi degli stipendi tabellari ASI

Art. 92 Effetti dei nuovi stipendi ASI

Art. 93 Elemento perequativo ASI

Art. 94 Ulteriori disposizioni di parte economica ASI

Art. 95 Fondo per le progressioni economiche di livello ASI

TITOLO VIIWELFARE INTEGRATIVO

Art. 96 Benefici socio-assistenziali per il personale