Diritto di assemblea (DPR 171/1991 Art. 29)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1991, n. 171 
Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all’art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 29.  Diritto di assemblea 
1. Nell’ambito  della  disciplina  dell’art.  11  del  decreto  del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i  dipendenti  di ciascuna istituzione ed ente di cui all’art. 9 della legge  9  maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica), hanno diritto  di  partecipare,  durante  l’orario  di lavoro,   ad   assemblee   sindacali   in   locali   concordati   con l’amministrazione nell’unita’ in cui prestano la propria attività  o in altra sede, senza oneri a carico dell’ente, per trenta  ore  annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.

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