DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1991, n. 171
Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all’art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Art. 29. Diritto di assemblea
1. Nell’ambito della disciplina dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i dipendenti di ciascuna istituzione ed ente di cui all’art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica), hanno diritto di partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali concordati con l’amministrazione nell’unita’ in cui prestano la propria attività o in altra sede, senza oneri a carico dell’ente, per trenta ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.