Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto (Art. 2 CCNL 2016-2018)

CCNL Istruzione e ricerca 2016-2018 

Parte comune
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2018 sia per la parte giuridica che per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle Amministrazioni destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. In ogni caso le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale saranno presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto e comunque in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. A decorrere dal mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l’erogazione di cui all’articolo 47-bis, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l’erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli artt. 47 e 48, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 165/2001.


CONTRATTI PRECEDENTI


(art. 1, commi 2 e 3 del CCNL del 13.5.2009 biennio economico 2008-2009)
1) Omissis 4

2) Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
3) Gli effetti decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipula si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all’art. 47, D.lgs. n. 165/01.
4) Omissis
(art. 2 del CCNL del 13.5.2009 quadriennio 2006-2009 e biennio 2006-2007)

1. Omissis 5

2. Omissis 6

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico sono applicati dagli Enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipula di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall’art. 48, comma 3, del d.lgs. n.165/2001.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno tre mesi
prima di ogni singola scadenza. Le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

(art. 2 del CCNL del 7.4.2006 quadriennio 2002-2005 e biennio 2002-2003)

1. Omissis 7

2. Omissis 7bis
3. Omissis.
4. Omissis.
5. Omissis.
6. Omissis 7ter
7. Omissis 7quater


4 Il presente comma 1 e il seguente comma 4 non attengono alla “durata e decorrenza” dei contratti e pertanto non sono stati riportati nel presente paragrafo bensì in quello precedente che riguarda il “campo di applicazione” dei contratti.
5 Il presente comma è stato sostituito dall’art.1 comma 2 del CCNL del 13.5.2009 biennio economico 2008-2009 poco sopra riportato. Il testo omesso è il seguente: ”Il presente contratto concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica”.
6 Il presente comma è stato sostituito dall’art.1 comma 3 del CCNL del 13.5.2009 biennio economico 2008-2009 2009
che abbiamo riportato poco sopra e che comunque ha riprodotto lo stesso testo.
7 Comma disapplicato per effetto delle nuove previsioni in materia contenute nell’Accordo Quadro per la riforma degli assetti contrattuali del 22.1.2009 e della relativa specifica intesa per l’applicazione dell’Accordo quadro del 30.4.2009 nonché delle previsioni del D.Lgs.n.150/2009 che ha introdotto l’art.47 bis del D.Lgs. 165/2001.Il testo omesso è il seguente: “Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittuali”.
7bis  Sono stati omessi i commi dall’1 al 5 in quanto sostituiti dalle rispettive disposizioni dei successivi CCNL poco sopra riportati ovverosia dall’art. 2 del CCNL del 13.5.2009 quadriennio 2006-2009 e biennio 2006-2007 e dall’art. 1, commi 2 e 3 del CCNL del 13.5.2009 biennio economico 2008-2009. 7ter Comma disapplicato per effetto delle nuove previsioni in materia contenute nell’Accordo Quadro per la riforma degli assetti contrattuali del 22.1.2009 e della relativa specifica intesa per l’applicazione dell’Accordo quadro del 30.4.2009 nonché delle disposizioni contenute nell’art. 47 bis del D.Lgs.n.150/2009.Il testo omesso è il seguente: “Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nelle misure e secondo le scadenze previste dall’accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica la procedura contrattuale di cui agli artt. 47 e 48 del D. lgs. n.165/2001.” Attualmente l’istituto dell’indennità di vacanza contrattuale trova la sua regolamentazione nell’art.2, comma 35, della legge n.203/2008. Successivamente, in materia, sono intervenute le disposizioni dell’art. 1,comma 1, let. d), del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (emanato in attuazione dell’art. 16, comma 1, del D. L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) secondo il quale “…per gli anni 2013 e 2014 non si dà luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento di incrementi a titolo di indennità di vacanza contrattuale che continua ad essere corrisposta, nei predetti anni, nelle misure di cui all’articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78…” nonché l’art. 1, comma 452, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha stabilito che l’indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017 è quella in godimento al 31 dicembre 2013. In merito, si rinvia alle specifiche indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze , consultabili sul relativo sito istituzionale, nella sezione RGS – Ragioneria Generale dello Stato, Attività istituzionali, Ordinamenti e costi del lavoro pubblico, Indennità di vacanza contrattuale.  Più di recente, l’art. 1, comma 255, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha esteso quest’ultima previsione al periodo 2015-2018.
7quater  Per quanto riportato nella precedente nota il comma di seguito riportato deve ritenersi disapplicato: “ in sede di rinnovo biennale per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente
biennio, secondo quanto previsto dall’accordo del 23 luglio 1993, di cui al comma precedente”.
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