CCNL Istruzione e ricerca 2016-2018
Parte comune
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2018 sia per la parte giuridica che per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle Amministrazioni destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. In ogni caso le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale saranno presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto e comunque in tempo utile per consentire l’apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. A decorrere dal mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l’erogazione di cui all’articolo 47-bis, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l’erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli artt. 47 e 48, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 165/2001.
CONTRATTI PRECEDENTI
(art. 1, commi 2 e 3 del CCNL del 13.5.2009 biennio economico 2008-2009)
1) Omissis 4
1. Omissis 5
2. Omissis 6
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico sono applicati dagli Enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipula di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall’art. 48, comma 3, del d.lgs. n.165/2001.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno tre mesi
prima di ogni singola scadenza. Le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
(art. 2 del CCNL del 7.4.2006 quadriennio 2002-2005 e biennio 2002-2003)
1. Omissis 7
2. Omissis 7bis
3. Omissis.
4. Omissis.
5. Omissis.
6. Omissis 7ter
7. Omissis 7quater
5 Il presente comma è stato sostituito dall’art.1 comma 2 del CCNL del 13.5.2009 biennio economico 2008-2009 poco sopra riportato. Il testo omesso è il seguente: ”Il presente contratto concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica”.
6 Il presente comma è stato sostituito dall’art.1 comma 3 del CCNL del 13.5.2009 biennio economico 2008-2009 2009
che abbiamo riportato poco sopra e che comunque ha riprodotto lo stesso testo.
7 Comma disapplicato per effetto delle nuove previsioni in materia contenute nell’Accordo Quadro per la riforma degli assetti contrattuali del 22.1.2009 e della relativa specifica intesa per l’applicazione dell’Accordo quadro del 30.4.2009 nonché delle previsioni del D.Lgs.n.150/2009 che ha introdotto l’art.47 bis del D.Lgs. 165/2001.Il testo omesso è il seguente: “Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittuali”.
7quater Per quanto riportato nella precedente nota il comma di seguito riportato deve ritenersi disapplicato: “ in sede di rinnovo biennale per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente
biennio, secondo quanto previsto dall’accordo del 23 luglio 1993, di cui al comma precedente”.