Criteri per le procedure di equiparazione
(art. 6 del CCNL del 7.4.2006 quadriennio e biennio economico 2002-2003)
1. Nelle ipotesi di passaggio di personale proveniente da altri comparti di contrattazione, questo verrà inquadrato nei livelli del comparto ricerca previa contrattazione integrativa nazionale di Ente sulle tabelle che, comunque, dovranno attenersi, pena nullità, ai seguenti criteri:
a) equivalenza del titolo di studio previsto dall’inquadramento nel comparto di provenienza con quello corrispondente nel comparto ricerca;
b) equivalenza dei compiti propri del profilo di inquadramento di origine con quelli del profilo di destinazione.
2. L’inquadramento nei livelli II e I di ricercatore e di tecnologo avviene previa valutazione della corrispondenza delle posizioni professionali e/o giuridiche di provenienza e di destinazione. La collocazione nelle fasce stipendiali del livello di inquadramento avviene sulla base comparativa del maturato economico posseduto.
3. Ai fini dell’inquadramento economico verrà calcolato il maturato acquisito nell’Ente di provenienza distintamente per la parte riferibile agli assegni a carattere fisso e ricorrente con carattere di generalità e alla parte concernente il trattamento accessorio. L’inquadramento economico nella nuova posizione sarà effettuato con il conferimento del livello economico e gradone annesso alla fascia o gradone di destinazione; l’eventuale eccedenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Quanto all’importo riferito al trattamento accessorio, esso sarà conferito al fondo per la produttività con vincolo di destinazione al medesimo dipendente ove sussistano le condizioni di derogabilità dei benefici di cui al fondo stesso, fatta eccezione per la somma ascrivibile a remunerazione per lavoro straordinario, che resta a destinazione indistinta.