Estinzione del rapporto di lavoro – Obblighi delle parti
(art. 24 del CCNL del 21.2.2002 quadriennio e biennio economico 1998-1999)
In caso di dimissioni volontarie il dipendente deve darne comunicazione per iscritto all’Ente.
Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell’Ente, quest’ultimo è tenuto a specificarne, per iscritto contestualmente la motivazione.
Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a) dell’art. 23 (Cause di cessazione del rapporto di lavoro), la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista, senza obbligo per l’Ente di dare il preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell’età prevista.
Nell’ipotesi di cui all’art. 23 al comma 1, lettera c)(Cause di cessazione del rapporto di lavoro), l’Ente corrisponde agli aventi diritto l’indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall’articolo 2122 c.c.