Ferie (Art. 70 CCNL 2016-2018)


CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018


Sezione RICERCA
TITOLO II – RAPPORTO DI LAVORO

Art. 70 – Ferie

1. L’art. 6, comma 15 del CCNL del 21/02/2002, è così sostituito:
“15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative”.


 

CONTRATTI PRECEDENTI

 


Ferie, festività del Santo Patrono e recupero festività soppresse
(art. 6 del CCNL del 21.2.2002 quadriennio e biennio economico 1998-1999)

  1. Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle collegate ad effettive prestazioni di servizi.
  2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937
  3. I dipendenti neoassunti hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
  4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2
  5. In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
  6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge L. 23 dicembre 1977, n. 937. E’ altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo. [35]
  7. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
  8. Il dipendente che ha usufruito delle assenze e permessi retribuiti di cui all’art. 8 conserva il diritto alle ferie.
  9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, su richiesta del dipendente, previa autorizzazione, tenuto conto delle esigenze di servizio.
  10. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi nel corso dell’anno. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni prestabiliti o della programmazione delle ferie, in relazione alle richieste del dipendente, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno – 30 settembre. Qualora, durante tale periodo, sia programmata la chiusura, per più di una settimana consecutiva, della struttura in cui presta servizio, il dipendente che non voglia usufruire delle ferie può chiedere di prestare servizio, ove possibile, presso altra struttura, previo assenso del responsabile, ferme restando le mansioni del profilo e livello professionali di appartenenza. Si fa salvo quanto previsto dall’art. 59 (Ulteriori disposizioni in materia di ferie – R/T).
  11. Le ferie in corso di fruizione possono essere interrotte o sospese per motivi di servizio. In tal caso il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno nella località dalla quale è stato richiamato, nonché all’indennità di missione per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate o sostenute per il periodo di ferie non goduto. [36]
  12. In caso di impossibilità di godere delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il 31 agosto dell’anno successivo
  13. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per più di 3 giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E’ cura del dipendente informare tempestivamente l’Ente, per gli accertamenti del caso, producendo la relativa documentazione sanitaria
  14. Le assenze per malattia o infortunio non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se si protraggano per l’intero anno solare. In tal caso la fruizione delle ferie può avvenire anche in deroga ai termini di cui al comma 12
  15. Fermo restando il disposto del comma 9, all’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse sulla base del trattamento economico di cui al comma 1. [37]
  16. Al personale che presenti i requisiti previsti dall’articolo 5, comma 1, delle legge 724/94, spettano ulteriori quindici giorni di ferie, non frazionabili, per recupero biologico, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 230/95. [38]

[35] In relazione a tale previsione si richiamano le disposizioni dell’art. 1, comma 24, della legge n. 148/2011.

[36] Disciplina applicabile in coerenza e nel rispetto dei vincoli previsti dall’art. 6, comma 12, del d.l. 78/2010 (come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, dall’art. 29, comma 15, L. 30 dicembre 2010, n. 240, dall’ art. 58, comma 3-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, e, successivamente, dall’ art. 1, comma 317, L. 27 dicembre 2013, n. 147).

[37] La attuale ed effettiva portata applicativa del presente comma deve essere individuata alla luce della sopravvenuta disposizione dell’art.5 comma 8, del Decreto-Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con la legge n.135 del 7.8.2012 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” che ha vietato la corresponsione di compensi a tale titolo. In materia si è anche espresso il Dipartimento della Funzione Pubblica con la nota 32937 del 6 agosto 2012. Tuttavia lo stesso Dipartimento nota n.40033 dell’8.10.2012 ha ritenute escluse dal suddetto divieto le ipotesi di mancata fruizione per cessazione del servizio dovuti a malattia, dispensa per inidoneità assoluta e permanente, aspettativa a vario titolo e decesso.

[38] A parziale deroga di quanto disposto dal presente decreto, vedi l’art. 4, L. 29 dicembre 2000, n. 401. Vedi, anche, il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 52.

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INDICE

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA TRIENNIO 2016-2018 (19 aprile 2018)

Sezione RICERCA
TITOLO I – RELAZIONI SINDACALI

Art. 68 Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali

Art. 69 Commissione per l’ordinamento professionale

TITOLO II – RAPPORTO DI LAVORO

Art. 70 Ferie

Art. 71 Ferie e riposi solidali

Art. 72 Permessi retribuiti

Art. 73 Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari

Art, 74 Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge

Art. 75 Permessi orari a recupero

Art. 76 Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

Art. 77 Aspettativa per dottorato di ricerca

Art. 78 Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza

Art. 79 Integrazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro

TITOLO III – RICERCATORI E TECNOLOGI

Art. 80 Ricercatori e tecnologi

Art. 81 Principi e diritti – Ricercatori e Tecnologi

Art. 82 Disposizioni in materia di rapporto di lavoro dei ricercatori e tecnologi

TITOLO IV – TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 83 Contratto a tempo determinato

Art. 84 Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo determinato

Art. 85 Contratto di somministrazione

TITOLO V – TRATTAMENTO ECONOMICO RICERCA

Art. 86 Incrementi degli stipendi tabellari

Art. 87 Effetti dei nuovi stipendi

Art. 88 Elemento perequativo

Art. 89 Ulteriori disposizioni di parte economica

Art. 90 Fondo per le progressioni economiche di livello

TITOLI VI – Trattamento economico Agenzia Spaziale italiana

Art. 91 Incrementi degli stipendi tabellari ASI

Art. 92 Effetti dei nuovi stipendi ASI

Art. 93 Elemento perequativo ASI

Art. 94 Ulteriori disposizioni di parte economica ASI

Art. 95 Fondo per le progressioni economiche di livello ASI

TITOLO VIIWELFARE INTEGRATIVO

Art. 96 Benefici socio-assistenziali per il personale