Ferie e riposi solidali (Art. 71 CCNL 2016-2018)

CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018

Sezione RICERCA
TITOLO II – RAPPORTO DI LAVORO

Art. 71 – Ferie e riposi solidali

1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute:
a) le giornate di ferie, nella propria disponibilità, eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art. 10 del d. lgs. n. 66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 20 giorni nel caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni e 24 giorni nel caso di articolazione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo per le festività soppresse.

2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1, possono presentare specifica richiesta all’Ente, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per un una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

3. Ricevuta la richiesta, l’Ente rende tempestivamente nota a tutto il personale l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente.

4. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.

5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.

6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

7. Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute, solo a seguito dell’avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse allo stesso spettanti, nonché dei permessi di cui all’art. 71 e dei riposi compensativi eventualmente maturati.

8. Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzati nel rispetto delle relative discipline contrattuali.

9. Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.

10. La presente disciplina ha carattere sperimentale e potrà essere oggetto di revisione, anche ai fini di una possibile estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.

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INDICE

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA TRIENNIO 2016-2018 (19 aprile 2018)

Sezione RICERCA
TITOLO I – RELAZIONI SINDACALI

Art. 68 Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali

Art. 69 Commissione per l’ordinamento professionale

TITOLO II – RAPPORTO DI LAVORO

Art. 70 Ferie

Art. 71 Ferie e riposi solidali

Art. 72 Permessi retribuiti

Art. 73 Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari

Art, 74 Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge

Art. 75 Permessi orari a recupero

Art. 76 Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

Art. 77 Aspettativa per dottorato di ricerca

Art. 78 Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza

Art. 79 Integrazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro

TITOLO III – RICERCATORI E TECNOLOGI

Art. 80 Ricercatori e tecnologi

Art. 81 Principi e diritti – Ricercatori e Tecnologi

Art. 82 Disposizioni in materia di rapporto di lavoro dei ricercatori e tecnologi

TITOLO IV – TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 83 Contratto a tempo determinato

Art. 84 Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo determinato

Art. 85 Contratto di somministrazione

TITOLO V – TRATTAMENTO ECONOMICO RICERCA

Art. 86 Incrementi degli stipendi tabellari

Art. 87 Effetti dei nuovi stipendi

Art. 88 Elemento perequativo

Art. 89 Ulteriori disposizioni di parte economica

Art. 90 Fondo per le progressioni economiche di livello

TITOLI VI – Trattamento economico Agenzia Spaziale italiana

Art. 91 Incrementi degli stipendi tabellari ASI

Art. 92 Effetti dei nuovi stipendi ASI

Art. 93 Elemento perequativo ASI

Art. 94 Ulteriori disposizioni di parte economica ASI

Art. 95 Fondo per le progressioni economiche di livello ASI

TITOLO VIIWELFARE INTEGRATIVO

Art. 96 Benefici socio-assistenziali per il personale