Ulteriori disposizioni in materia di ferie
(art. 59 del CCNL del 21.2.2002 quadriennio e biennio economico 1998 -1999)
1. Costituisce specifica responsabilità del ricercatore e tecnologo programmare e organizzare le proprie ferie in modo da garantire comunque l’assolvimento dei propri compiti e degli incarichi affidati alla sua responsabilità.
2. Il ricercatore o tecnologo, nell’ipotesi di temporanea chiusura per ferie della struttura di ricerca nella quale opera, qualora la sua attività possa proseguire presso altra struttura dell’Ente, comunica all’Ente stesso il proseguimento e la sede dell’attività.
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