ARAN Chiarimenti sul regime giuridico delle 4 giornate di recupero delle ex festività soppresse.
Riteniamo utile precisare quanto segue:
– l’art.18 del CCNL del 6.7.1995, ha contrattualizzato gli effetti della legge n.937/1977, stabilendo che il dipendente ha diritto a fruire nel corso dell’anno solare, in aggiunta ai giorni di ferie, anche di ulteriori quattro giorni di riposo, da utilizzare ai sensi ed alle condizioni stabilite nella citata legge n.937/1977;
– l’art.18, qualificando le quattro giornate della legge n.937/1977 come giornate di riposo, le ha sostanzialmente assimilate alle ferie, come già ritenuto anche dal Consiglio di Stato nel precedente assetto pubblicistico (Cons.Stato, VI, 20.10.1986, n.802, che qualificava tali giornate non come permessi ma piuttosto come congedo ordinario sia pure in presenza di un differente procedimento amministrativo predisposto ai fini della loro fruizione);
– tale assimilazione ai giorni di ferie risulta ancora più evidente ove si consideri che l’art.52, comma 5, del CCNL del 14.9.2000 espressamente stabilisce che, in caso di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo di cui all’art.18, comma 6, del CCNL del 6.7.1995, al dipendente deve essere corrisposto lo stesso trattamento economico previsto per i giorni di ferie;
– poiché, come si è detto, le quattro giornate di riposo sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, ai fini della loro maturazione, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime;
– conseguentemente, nell’anno di assunzione e di cessazione del rapporto, esse sono determinate in dodicesimi (art.18, comma 7 CCNL del 6/7/1995);
– successivamente esse sono riconosciute per intero;
– tuttavia, data la assimilabilità alle ferie, esse devono essere proporzionalmente ridotte in presenza di eventi sospensivi del rapporto di lavoro per i quali è espressamente sancita la regola della mancata maturazione delle ferie: aspettativa per motivi familiari; congedi per la formazione e per eventi particolari di cui alla legge n.53/2000; congedi parentali di cui all’art.32 del D.Lgs.n.151/2001 (tranne che per i trenta giorni retribuiti per intero ai sensi dell’art.17, comma 5, del CCNL del 14.9.2000); ecc. Le ferie, e quindi anche le quattro giornate di cui trattasi maturano, invece, nelle ipotesi di malattia, ai sensi dell’art. 18. comma 15, del CCNL del 6/7/1995, congedo di maternità ai sensi dell’art.22 del D.Lgs.n.151/2001.