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L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali (INAIL) è un ente pubblico non economico italiano, sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali italiano.
Tutta la normativa in materia di INAIL è regolata dal DPR n. 1124 del 30 giugno 1965. A partire da tale DPR oltre all’infortunio sul lavoro è stata assicurata anche la malattia professionale, definita come quell’evento dannoso per il lavoratore, che agisce sulla sua capacità lavorativa e che origina da cause non violente (come invece nell’infortunio), bensì connesse con lo svolgimento di quell’attività lavorativa.
L’assicurazione all’INAIL è obbligatoria: se ricorrono le condizioni di legge i datori di lavoro debbono versare annualmente un premio assicurativo, che viene calcolato moltiplicando il tasso corrispondente all’effettivo rischio cui sono sottoposti i soggetti assicurati (diverso secondo l’attività lavorativa svolta ed al settore di appartenenza: artigianato, industria, terziario, altre attività) ed un millesimo delle loro retribuzioni complessive.
Per verificare il rispetto di tale obbligatorietà e per le altre finalità d’istituto, l’INAIL, spesso, svolge la sua attività ispettiva, oltre che autonomamente, anche congiuntamente all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL), alle Direzioni regionali del lavoro, direzioni territoriali del lavoro, ai carabinieri del nucleo per la tutela del lavoro e alla Guardia di finanza per sviluppare azioni sinergiche e razionalizzare l’attività ispettiva nei confronti delle aziende, come prevede la legislazione in vigore.
L’INAIL, oltre ad assicurare e tutelare i lavoratori raggruppati nelle quattro classi tariffarie sopramenzionate, ha esteso la sua tutela con l’assicurazione obbligatoria (Legge 493/99 – “Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici”) anche per chi, maschio o femmina, di età compresa tra 18 e 65 anni, svolge in maniera esclusiva, ovvero in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, un lavoro destinato alla cura della propria famiglia e della casa. Sono esclusi da tale obbligo assicurativo tutti quei soggetti che svolgano anche altra attività che comporti l’iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale. Il premio annuale, a carico dell’assicurato, è pari a 12,91 €; inoltre non vige l’automaticità delle prestazioni INAIL, L’assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in ambito domestico in occasione ed a causa di tale attività che comportino la morte e l’inabilità permanente pari o superiore al 27%. Per tutti coloro che per l’anno precedente abbiano dichiarato un reddito annuo inferiore ai 4.648,11 euro, ovvero appartenenti ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo non superi i 9.296,22 euro, il premio è a carico dello Stato, autocertificando i requisiti retributivi. (Fonte: INAIL – Assicurazione contro gli infortuni domestici)
Con il versamento del premio assicurativo l’INAIL si assume l’onere economico derivante dagli infortuni sul lavoro e dalle malattie professionali che possano colpire i dipendenti e tutte le altre figure equiparate, soggette all’obbligo assicurativo, sia per quanto riguarda l’inabilità temporanea assoluta (cioè il periodo di astensione dal lavoro), sia l’eventuale invalidità permanente residuata. Anche se il datore di lavoro (tenuto per legge) non procede al versamento dei premi di assicurazione, però, il dipendente ha accesso alla tutela (principio della automaticità delle prestazioni).
Il pagamento del premio esonera in genere dalla responsabilità civile il datore di lavoro, tenuto a risponderne solo in caso di colpa riconosciuta con sentenza definitiva del giudice.
L’obbligatorietà di partecipazione all’INAIL ha lo scopo di tutelare il lavoratore che, avendo una controparte diversa dal proprio datore di lavoro, non corre in questo modo rischi economici (dovuti ad esempio al fallimento del datore per cui lavora) e rischi derivanti dalla particolare situazione in cui si trova (il datore di lavoro si troverebbe in una posizione privilegiata).
L’INAIL svolge inoltre attività di prevenzione degli infortuni (a seguito del D.Lgs. 38/2000), di ricerca (avendo assorbito il disciolto ISPESL) e di riabilitazione e reinserimento dei lavoratori infortunati, anche tramite il proprio centro protesi.
Da tempo l’INAIL promuove l’adozione di misure per favorire la sicurezza e salute sul posto di lavoro, anche con l’adozione di sistemi di gestione della sicurezza, tra cui i bandi ISI (Incentivi di Sostegno alle Imprese).