Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio

VEDI le nuove norme contenute nel DPCM 17 ottobre 2017, n.206 relative alle Visite fiscali e accertamento delle assenze dal servizio – DPCM 17 ottobre 2017, n. 206 

Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio [88]

(art. 18 del CCNL del 21.2.2002 quadriennio e biennio economico 1998-1999)

1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica. In tali periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 17, comma 9, lettera a).
2. Nel caso in cui l’assenza sia dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l’intera retribuzione di cui all’ art. 17, comma 9, lettera a) (Assenze per malattia), per tutti i periodi di conservazione del posto, ai sensi del comma 1.
3. Restano ferme le disposizioni di cui al DPR n. 411/1976 ed al DPR n. 509/1979 per quanto concerne il procedimento previsto per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la corresponsione dell’equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente.
4. Nell’ipotesi in cui l’assenza si protragga oltre i periodi di conservazione del posto di cui ai commi 1 e 2, l’Ente può valutare l’opportunità, in base alle proprie esigenze organizzative, di non considerare automaticamente risolto il rapporto di lavoro del dipendente, fermo restando che tale ulteriore periodo non è valutabile ai fini giuridici ed economici.
5. Trova applicazione l’art. 17, comma 3 (Assenze per malattia), in materia di assenze dovute a terapie invalidanti.


[88] L’art.6 del D. L .n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto, dalla data di entrata in vigore del decreto legge, l’abrogazione degli istituiti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. Tale disciplina non si applica ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge nonché ai procedimenti per i quali, alla medesima data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda nonché ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.
Indicazioni sulle modalità di corretta applicazione del citato art.6 del D.L.n.201 del 6 dicembre 2011, con particolare riferimento al regime transitorio, sono state fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il parere n.32934 del 6.8.2012.

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