Lavoro in turni (personale Tecnico e Amministrativo)
(art. 47 del CCNL del 7.10.1996 quadriennio e biennio 1994 e 1995)
1. Ai fini di consentire l’ottimale sfruttamento degli impianti, la maggiore disponibilità delle strutture in rapporto alle esigenze dell’utenza, per la necessità di servizio di particolari unità organizzative dell’amministrazione, nonché per attività istituzionali da espletare necessariamente senza interruzioni ed anche in giorni festivi si può ricorrere a prestazioni programmate di lavoro in turni mediante l’utilizzazione delle risorse di cui all’art. 43, comma 2, lettera b) (Risorse per il trattamento accessorio) del presente contratto.
2. L’organizzazione del lavoro in turni verrà effettuata nel rispetto dei seguenti principi generali:
– la turnazione potrà essere a ciclo continuo oppure articolata su due o tre turni giornalieri;
– qualora l’orario di lavoro individuale sia programmata in turno non è ammessa la flessibilità;
– per ogni ora di lavoro prestato secondo appositi turni avvicendati giornalieri spetta una maggiorazione pari al 20% della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario ; per i turni effettuati in giorni festivi la maggiorazione di cui sopra è pari al 50%, mentre per quelli notturni e festivi la medesima è pari all’80%. E’ stabilito un limite minimo delle suddette maggiorazioni pari, rispettivamente, a € 1,81,€ 3,62 e € 5,16 140
3. I turni notturni sono compresi fra le ore 22 e le ore 6 e non possono superare il limite di n. 10 mensili per dipendente. 141
4. Al personale impegnato in lavoro in turni presso sedi dislocate fuori dei centri abitati ed a questi non collegati da servizi pubblici di linea compatibili con l’orario di lavoro continua ad essere corrisposta, con le medesime modalità, l’indennità chilometrica di cui all’art. 21, comma 5, del DPR 171/91. 142
5. Al personale impegnato in attività istituzionali di sopralluogo, di presidio, di controllo o di ispezione presso sedi di lavoro diverse da quelle di appartenenza, ancorché dislocate nella cinta urbana o comunque non oltre i 30 Km di distanza, continua ad essere corrisposta, con le medesime modalità, l’indennità chilometrica di cui all’art. 21, comma 5, del DPR 171/91. 143
6. Per quanto non contemplato si applicano i principi della Direttiva C.E. n. 93/104 del 23.11.1993.
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140 Nel testo originario L. 3.500, L. 7.000 e L. 10.000.
141 Vedi nota 38 bis. ⇔ 38 bis Si veda come è definito dall’art. 1, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 8-4-2003 n. 66. Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro.
142 La disposizione del presente comma va letta alla luce della legge n. 266 del 2005 e del D.L. n. 78 del 2010 convertito nella legge n. 122 del 2010 come modificato dall’art.1, comma 456, della legge n. 147 del 2013 che pongono dei precisi vincoli di spesa.
143 Vedi la precedente nota 142.