In base all’art. 1 c. 2 lett. c) del D.Lsg n. 66/2003, è lavoro straordinario quello prestato oltre il normale orario di lavoro, cioè quello prestato oltre la quarantesima ora ovvero oltre la minore durata stabilita dai contratti collettivi.
Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. In assenza di una disciplina collettiva applicabile, il ricorso allo “straordinario” è ammesso solo previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
Gli stessi contratti collettivi possono consentire che in alternativa o in aggiunta alla maggiorazione retributiva prevista dall’art.5, i lavoratori fruiscano di riposi compensativi; in tal caso le ore di lavoro straordinario prestate non si computano ai fini della “media settimanale”.