Legge di bilancio 2018: i commi sulla stabilizzazione negli enti pubblici di ricerca

LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

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Estratto dei commi relativi alle stabilizzazioni negli enti pubblici di ricerca: risorse, destinatari, proroghe, criteri.

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633. Al fine di sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca, l’autonomia responsabile delle universià e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e’ incrementato di 12 milioni di euro per l’anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, per l’assunzione di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia e il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e’ incrementato di 2 milioni di euro per l’anno 2018 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 per l’assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. L’assegnazione dei fondi e’ effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento, in relazione all’obiettivo del riequilibrio della presenza di giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore e, in relazione all’obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca, per le università, ai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) e, per gli enti pubblici di ricerca, ai criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca. Al fine di sostenere ulteriormente l’ingresso dei giovani nel sistema universitario, a decorrere dal finanziamento relativo al quinquennio 2023-2027, le percentuali di cui all’articolo 1, comma 335, lettere a) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ridefinite nella misura rispettivamente dell’80 per cento e del 40 per cento. Al fine di sostenere l’internazionalizzazione del sistema universitario, all’articolo 6, comma 12, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo le parole: « Possono altresì svolgere » sono inserite le seguenti: « , anche con rapporto di lavoro subordinato,».

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647. Al fine di incentivare gli investimenti in regime di cofinanziamento per le assunzioni di cui al comma 671 e di semplificare la gestione delle risorse destinate alla promozione dell’incremento qualitativo dell’attività scientifica degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in applicazione delle disposizioni introdotte con l’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono assegnate le seguenti risorse:
a) 69.527.570 euro del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR (FOE) di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, destinati per l’esercizio 2016 ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, abrogato dall’articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, come individuate dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 8 agosto 2016, n. 631;
b) 68 milioni di euro destinati per l’esercizio 2017 in via sperimentale al finanziamento premiale dei piani triennali di attivita’ e di specifici programmi con riduzione delle risorse del FOE per l’esercizio 2017 ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

648. Ai fini dell’adozione del decreto di cui al comma 647 sono utilizzati i seguenti criteri:
a) una quota del 70 per cento e’ attribuita in proporzione all’ultima assegnazione effettuata in base alla valutazione della qualita’ della ricerca eseguita dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), disposta con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 27 ottobre 2017, n. 850;
b) una quota del 30 per cento e’ attribuita in proporzione all’assegnazione della quota disponibile del FOE 2017 effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 8 agosto 2017, n. 608.

649. In coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2015-2020 e del Programma nazionale di ricerche in Antartide, nonche’ allo scopo di sostenere la ricerca italiana nelle aree polari, e’ assegnato all’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale un finanziamento, per l’anno 2018, di 12 milioni di euro per l’acquisto di una nave quale infrastruttura di ricerca scientifica e di supporto alla base antartica. All’onere derivante dall’applicazione del presente comma, pari a 12 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

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668. Al fine di avviare un graduale percorso di stabilizzazione del personale in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) e dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (INAPP), cui si applicano, rispettivamente, i commi 673 e 811, da operare ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono destinati ad un apposito fondo, costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, 13 milioni di euro per l’anno 2018 e 57 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e’ ridotta di 10 milioni di euro per l’anno 2018 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.

669. All’articolo 20, comma 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il terzo periodo e’ inserito il seguente: « Per i predetti enti pubblici di ricerca il comma 2 si applica anche ai titolari di assegni di ricerca in possesso dei requisiti ivi previsti ».

670. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i Ministri vigilanti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l’attribuzione delle predette risorse e gli enti pubblici di ricerca beneficiari.

671. Gli enti di ricerca beneficiari del finanziamento destinano alle assunzioni di cui al comma 668 risorse proprie aventi carattere di certezza e stabilita’, e comunque nel rispetto dell’articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in misura pari ad almeno il 50 per cento dei finanziamenti ricevuti.

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673. Al fine di consentire la realizzazione del piano di stabilizzazione, da operare ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, del personale precario del CREA di cui all’articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e’ autorizzata la spesa per un importo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2018, a 15 milioni di euro per l’anno 2019 e a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.

674. Al fine di consentire la realizzazione delle procedure di cui ai commi 668 e 673, gli enti di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibili in essere alla data del 31 dicembre 2017 fino alla conclusione delle procedure di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

811. Al fine di superare il precariato e di valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato dell’INAPP impiegato in funzioni connesse con l’analisi, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche, attivando le procedure previste dall’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’INAPP sono incrementati di 3 milioni di euro per l’anno 2018, 6 milioni di euro per l’anno 2019 e 9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.

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1148. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, e’ prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l’eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) all’articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

2) al comma 6-quater, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

c) all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

d) fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all’articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: « negli anni 2013, 2014 e 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 » e le parole: « 31 dicembre 2017 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

2) al comma 4, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

e) il termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e’ prorogato al 31 dicembre 2018;

f) all’articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

g) all’articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;

h) all’articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2019 ».

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