Malattia (Assenze per)

VEDI le nuove norme contenute nel DPCM 17 ottobre 2017, n.206 relative alle Visite fiscali e accertamento delle assenze dal servizio – DPCM 17 ottobre 2017, n. 206 

Assenze per malattia

(art. 17 del CCNL del 21.2.2002 quadriennio e biennio economico 1998-1999)

1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del
posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si
sommano alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso le assenze per malattia
verificatesi nel triennio precedente.

2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può
essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo
di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.

3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o
parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di
cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital
anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di
assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri
definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità
della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla
competente struttura sanitaria pubblica.

4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l’ulteriore periodo di assenza di cui
al comma 2, l’Ente procede all’accertamento delle condizioni di salute del dipendente
stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la
sussistenza dell’inidoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non
compete alcun trattamento retributivo [81].

5. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel
caso in cui, a seguito dell’accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente
sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’Ente
ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente
l’indennità sostitutiva del preavviso [82].

6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di
profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore,
l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il
mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello
immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto
profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di
retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti.

7. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente
articolo, non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.

8. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.

9. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il
seguente [83]:
a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con
esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con
carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell’ambito di tale periodo, per
le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero
e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete
anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i
compensi per lavoro straordinario;
b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di
conservazione del posto previsto nel comma 1.

10. L’assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere
comunicata all’ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato,
all’inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato
impedimento [84]. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico – con
l’indicazione della sola prognosi – attestante lo stato di infermità comportante
l’incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi
all’inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine
scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo [85].

11. L’Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle
disposizioni vigenti [86].

12. Il dipendente che durante l’assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello
abituale comunicato all’Ente, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il
relativo indirizzo.

13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire
dall’abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all’indirizzo
comunicato all’Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi
compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell’incapacità
lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 [87]. Sono fatte salve le
eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche,
prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o
per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione
all’Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento.

14. Nel caso in cui l’infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a
responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all’Ente, al fine di
consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del terzo responsabile
per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, durante il periodo di
assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti.

15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le
modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.


[81] In materia è intervenuto il DPR del 27 luglio 2011, n. 171 recante “Regolamento di attuazione in materia di
risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici
nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell’articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165”. Si veda anche l’art.69, comma 1, del D.Lgs. n.150 del 2009.

[82] Vedi nota 81.

[83] In materia di trattamento economico delle assenze per malattia le previsioni contrattuali sono integrate dalle
disposizioni dell’art.71, comma 1, della legge n.133/2008.

[84] In materia di controlli sulle assenze, la disciplina contrattuale è stata superata da quanto disposto dall’art. 55-
septies del d.lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 69 del d.lgs. 150/2009, modificato dapprima dall’art. 16 del d.l.
98/2011, convertito con modificazioni dalla legge 111/2011 e successivamente dall’art. 7, comma 1-bis del d.l.
179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 221/2012 e dall’art.4, comma 16 bis, lett. a), b) e c) del d.l.
101/2013 convertito con modificazioni dalla legge 125/2013. Si segnalano le circolari esplicative del Dipartimento della
Funzione Pubblica n. 7/2008, n. 8/2008, n. 5/2010,n. 10/2011, le circolari DFP/DDI n. 1/2010 e DFP/DDI n. 2/2010,
e, per quanto riguarda specificatamente le indicazioni sulla trasmissione telematica dei certificati medici, le circolari n.
1/2011 e n. 4/2011..

[85] Tale norma contrattuale è superata dall’art. 55-septies del D.Lgs. 165/2012: 2001:” Il dipendente è tenuto, a
recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione
dell’assenza entro i due giorni successivi all’inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora
tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo”. Si vedano le numerose
circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia: n. 7 e 8 del 2008, n. 1, 2 e 5 del 2010, n. 1,4 e 10 del
2011.
[86] Successivamente è intervenuto l’art.55-septies, comma 5, del D.Lgs.n.165/2001 che prevede quanto segue:
“L’amministrazione dispone il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di norma fin dal primo
giorno di assenza, attraverso la competente Unità sanitaria locale”.

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