Mobilità volontaria e obbligatoria

Mobilità volontaria e obbligatoria [45]

(art 20 del CCNL del 7.4.2006 quadriennio e biennio 2002-2003)

1. In attuazione dell’art. 30, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, gli Enti, in sede di programmazione del fabbisogno di personale, sono tenuti ad individuare, previa contrattazione integrativa, i profili, i
livelli ed il numero dei posti da rendere disponibili per le procedure di mobilità
volontaria ed obbligatoria.

2. Il titolo di studio di cui al 1° comma dell’art. 52 (Mobilità tra profili a parità di livello dal IV al IX) del CCNL 21/02/2002 va valutato, salva l’esigenza dello specifico titolo, in relazione alle equipollenze previste dalla vigente normativa.


[45] Si veda l’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall’art.4 del D.L. n.90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.114 del 2014

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