Opportunità di sviluppo professionale per il personale dal IV al IX livello 53
(art. 8 del CCNL del 7.4.2006 quadriennio e biennio 2002-2003 come modificato dall’art.4 comma 1 lett. a) e b) del CCNL del 13.5.2009 quadriennio e biennio 2006-2007)
1. Le anzianità di servizio di cui all’art. 13, comma 3, lettera b), del DPR n. 171/91 sono ricondotte rispettivamente ad anni quattro e tre. 54
2. Omissis. 55
3. Le progressioni economiche di cui all’art. 53 comma 2 (Progressioni economiche per il personale appartenente ai livelli IV – IX) del CCNL 21/02/2002 si realizzano mediante l’attribuzione di tre successive posizioni economiche, ciascuna delle quali conseguente a distinta procedura selettiva attuata secondo i criteri indicati nei successivi commi. Ai fini della partecipazione alla procedura selettiva per l’attribuzione delle posizioni economiche, gli interessati debbono aver maturato un’anzianità di servizio di 4 anni nel livello di appartenenza o nella posizione economica inferiore. La tabella di cui al comma 1 dell’art. 53 (Progressioni economiche per il personale appartenente ai livelli IV – IX) del CCNL 21/02/2002 deve intendersi comprensiva delle ex qualifiche del ruolo ad esaurimento e di cui all’art. 15 della legge n. 88/89. Al personale appartenente a tali ex qualifiche, gli Enti conferiranno incarichi comportanti particolari responsabilità. 56
4. A decorrere dal biennio 2004-2005 le procedure selettive per le progressioni di
livello ed economiche sono attivate, di norma, con cadenza biennale.
5. Gli Enti che non abbiano proceduto ad applicare a regime gli artt. 53 (Progressioni economiche per il personale appartenente ai livelli IV – IX) e 54 (Progressione di livello nei profili) del CCNL del 21 febbraio 2002 possono, previa contrattazione integrativa, attivare dette procedure con risorse pari allo 0,25% del monte salari del personale di cui al presente Capo, con decorrenza 1/1/2003.
6. Gli effetti giuridici ed economici delle selezioni per il passaggio di livello e/o di progressione economica decorrono dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; i requisiti utili alla valutazione di cui agli artt. 53 (Progressioni economiche per il personale appartenente ai livelli IV – IX) e 54 (Progressione di livello nei profili) predetti devono essere posseduti alla stessa data.
53 Ved. nota 47 ter e 49.
47 ter Livello soppresso dall’art.7 del CCNL del 13.5.2009 quadriennio e biennio economico 2006-2007.Si vedano altresì gli artt. 9 del CCNL del 7.4.2006 quadriennio 2002-2005 e biennio 2002-2003 e 4 del CCNL del 13.5.2009biennio economico 2008-2009
49 Per effetto dell’ art. 24 del D.Lgs.n.150/2009 e dell’art. 52 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato dall’art. 62 del medesimo D.Lgs.n.150/2009 ed in seguito dall’art.18,comma 1,lett. e) del D.P.R. n. 70 del 2013 che ha abrogato il comma 1 –ter del citato articolo 52, a decorrere dal 1° gennaio 2010, la progressione tra le categorie può realizzarsi solo attraverso lo strumento del concorso pubblico con riserva a favore del personale interno (non superiore al 50% dei posti messi a concorso). Tale disciplina comporta la necessità del possesso da parte di questo personale dei medesimi titoli di studio richiesti per l’assunzione dall’esterno. La disposizione va inoltre letta alla luce dell’art. 9 comma 21 ultimo periodo del D.L. n.78/2010 (convertito con modificazioni nella L. 122/2010).Ved. nota 47 ter.
54 Comma sostituito dall’art.4 comma 1 let a) del CCNL del 13.5.2009 quadriennio e biennio 2006-2007 per le
progressioni i cui effetti decorrono successivamente al 31.12.2009.
55 Il presente comma ha sostituito l’art.54, comma 6, terzo periodo, del CCNL 21.2.2002 ed è pertanto stato inserito direttamente nel comma 6 dell’articolo riportato nelle pagine precedenti. 56 Comma sostituito dall’art. 4 comma 1 let. b) del CCNL del 13.5.2009 quadriennio e biennio 2006-2007.