Orario di lavoro del personale tecnico ed amministrativo
(art. 48 del CCNL del 21.2.2002 quadriennio e biennio economico 1998-1999)
Orario di lavoro [39]
1. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali e può essere articolato su cinque giorni ovvero su sei giorni per i servizi da erogarsi con carattere di continuità e che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana.
2. L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico, la cui articolazione è determinata, previo esame con le organizzazioni sindacali, dai dirigenti responsabili in conformità agli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 165/2001. [40]
3. La distribuzione dell’orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità:
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell’organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di un’organica distribuzione della prestazione lavorativa; i diversi sistemi di articolazione dell’orario di lavoro possono anche coesistere;
b) ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alla 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo, con particolare riguardo alle tipologie di orario da adottare per lo svolgimento delle attività fuori sede, e in caso di temporanea chiusura di strutture;
c) orario flessibile giornaliero, che consiste nel consentire di anticipare o posticipare l’orario di inizio o di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale dell’orario la contemporanea presenza in servizio di tutto il personale addetto alla medesima struttura;
d) particolari forme di flessibilità purché compatibili con l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266. [41]
4. L’osservanza dell’orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante controlli di tipo automatico. In casi particolari modalità sostitutive sono definite dai singoli Enti, in relazione alle esigenze delle strutture interessate, previa informazione alle OO.SS. rappresentative di cui all’art. 34, comma 2, lettera a) (Composizione delle delegazioni) [41bis], con riguardo all’intero Ente e ai soggetti di cui alla lettera b) dello stesso comma 2 (Composizione delle delegazioni) per le articolazioni locali.
5. Al personale adibito a regimi d’ orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità, èapplicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione d’orario a 35 ore settimanali. La riduzione potrà realizzarsi alla condizione che, nel quadro degli obiettivi di efficienza ed efficacia dei servizi, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portano all’autofinanziamento. Le parti verificheranno e converranno sulle modalità di applicazione a tutto il personale del comparto delle modifiche legislative che dovessero intervenire in materia.
[39] Si veda il D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 – Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (come modificato dal D. Lgs. 213/2004 e dal D.L. 25.6.2008 n. 112). Si vedano anche l’Informativa Aran del 26 agosto 2004: “Novità in materia di Orario di lavoro” e la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali N. 8/2005 del 3 marzo 2005. L’orario di lavoro in turni è regolamentato anche per la parte economica dall’art. 47 del CCNL del 7.10.1996 quadriennio e biennio 1994 e 1995.
[40] In materia occorre tenere conto delle previsioni dell’art.5, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001 come modificato dall’art. 34 del D.Lgs. n.150/2009, che stabiliscono la sola informazione sindacale relativamente all’organizzazione degli uffici e del lavoro. Successivamente, la disciplina dell’art.5, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001 è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell’art2, commi 17 e 19, del D.L. 95/2012 convertito nella legge 7 agosto 2012 n.135. Si rinvia anche ai chiarimenti ed agli orientamenti emanati in materia dal Dipartimento della Funzione pubblica (in particolare circ. n. 7/2010, n. 1/2011 e n. 7/2011).
[41] Vedi, anche, l’art. 72, comma 17, L. 23 dicembre 1998, n. 448 e il comma 3 dell’art. 7, D.L. 7 maggio 2012, n. 52, nel testo integrato dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94.
[41bis] Il riferimento è da intendersi all’art.34 anche se nel testo originale è menzionato l’art.40.