Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza

Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza
(art. 32 bis del CCNL del 21.2.2002 quadriennio e biennio economico 1998-1999)

1. In relazione a quanto previsto dall’art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del personale dichiarato in eccedenza in base alla normativa vigente ad altri enti del comparto e di evitare il collocamento in disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente nell’ambito della medesima amministrazione, l’Ente interessato comunica a tutti gli enti del comparto aventi sede in ambito provinciale o anche interprovinciale l’elenco del personale in eccedenza distinto per profilo e livello richiedendo la loro disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale. Analoga richiesta viene rivolta anche agli altri enti o amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n.165/2001 aventi sempre sede in ambito regionale, al fine di verificare ulteriori disponibilità di posti per i passaggi diretti. 47

2. Gli enti destinatari della richiesta di cui al comma 1, qualora interessati, comunicano, entro il termine di 30 giorni, l’entità dei posti, corrispondenti per profilo e livello, vacanti nella rispettiva dotazione organica per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l’assenso al passaggio diretto del personale in eccedenza.

3. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori dichiarati in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni, anche con la specificazione delle eventuali priorità; l’Ente dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta.

4. Qualora si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo stesso posto, si forma una graduatoria sulla base di criteri definiti dagli enti che tengano conto degli elementi qui di seguito elencati in ordine non prioritario e di cui gli enti stessi forniranno alle OO.SS. rappresentative di cui all’art. 34 (Composizione delle delegazioni) 47 bis informazione preventiva:
a) situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di componenti;
b) maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione;
c) situazione personale del lavoratore portatore di handicap in gravi condizioni psico-fisiche;
d) particolari condizioni di salute del lavoratore e dei familiari.

5. Gli enti datori di lavoro attivano nei confronti del personale messo in disponibilità le iniziative di incentivazione, formazione e riqualificazione utili per favorirne la ricollocazione, nell’ambito delle risorse e dei piani formativi degli enti stessi.


47   Si tenga presente che la norma contrattuale è applicabile nel rispetto delle previsioni legislative imperative di cui all’ art.33 del D.Lgs.n.165/2001 come modificato dall’art. 16 della legge n. 183 del 2011. Sull’argomento è successivamente intervenuto anche l’art. 2, commi 11-14 e 16 del D.L. 95 del 2012 convertito dalla Legge n. 135 del 2012, nonché l’art. 2, comma 3, e l’art. 3, comma 1, del D.L. n. 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 2013. Per quanto concerne la gestione del personale collocato in disponibilità, si richiamano l’art. 34 del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 5, comma 1, lett. a), b) e c), del D.L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 114 del 2014, e l’art. 34-bis dello stesso decreto legislativo.

47bis Il riferimento è da intendersi all’art.34 anche se nel testo originale è menzionato l’art.40.

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