Periodo di prova

(art. 4 del CCNL del 7.4.2006 quadriennio e biennio economico 2002-2003 come integrato dall’art.18 del CCNL del 13.5.2009 quadriennio e biennio economico 2006-2007)

1. Il dipendente assunto a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova
della durata di tre mesi.
2. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio
effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il
dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi,
decorso il quale il rapporto è risolto fatta salva diversa, motivata determinazione
dell’Ente, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 17, comma 3(PAG. 66) (Assenze
per malattia) del CCNL 21/02/2002. In tale periodo al dipendente compete lo stesso
trattamento economico previsto per il personale non in prova. In caso di infortunio sul
lavoro o malattia per causa di servizio si applica l’art. 18(PAG. 68) (Infortuni sul lavoro e
malattie dovute a causa di servizio) del CCNL 21/02/2002.
4. Il periodo di prova resta altresì sospeso negli altri casi espressamente previsti dalle
leggi o dai regolamenti vigenti.
5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4 sono
soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del
personale non in prova.
6. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di
preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione
previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla
controparte. Il recesso dell’Ente deve essere motivato.
7. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una
delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta
l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
9. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo
servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità; spetta altresì al dipendente la
retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute [33].
10. Il dipendente proveniente dallo stesso Ente, durante il periodo di prova, che in tal
caso è dimezzato, ha diritto alla conservazione del posto ed in caso di mancato
superamento della prova, a domanda, è restituito al livello e profilo di provenienza.
11. Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso gli Enti del comparto,
vincitore di concorso presso altro Ente o altra amministrazione italiana o degli altri
Stati membri dell’Unione europea che consentono l’accesso di cittadini italiani, o
presso le istituzioni dell’Unione europea o presso Enti o Organismi internazionali 34, è
concesso un periodo di aspettativa, senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, non
inferiore alla durata del periodo di prova e, qualora non espressamente prevista, per
un periodo massimo di 6 mesi.
12. Durante il periodo di prova l’Ente adotta, ove necessarie, iniziative per la
formazione del personale neoassunto. Il dipendente può essere destinato in
successione di tempo a più attività o servizi, ferma restando la sua utilizzazione nelle
attività proprie del profilo e livello professionale di appartenenza.
13. Il periodo di prova di cui al comma 1 è dimezzato nel caso in cui il vincitore di
concorso, assunto a tempo indeterminato, presti servizio, nel medesimo Ente, senza
interruzione, da almeno 12 mesi nel medesimo profilo e livello pari o superiori con
contratto a tempo determinato.

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