Principi e diritti – Ricercatori e Tecnologi (Art. 81 CCNL 2016-2018)


CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018


TITOLO III
RICERCATORI E TECNOLOGI

Art. 81 Principi e diritti

1. Gli Enti, nella definizione dei propri Statuti attuano quanto previsto nell’art. 2 comma 1 del d.lgs. n. 218 del 2016, al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle ricerche, la condivisione delle conoscenze e l’attuazione delle diverse forme di mobilità, geografica intersettoriale e tra enti di ricerca, allo scopo di facilitare l’interscambio e la cooperazione tra le istituzioni scientifiche, assicurando la sostenibilità della spesa con gli equilibri di bilancio.

2. Il ricercatore o tecnologo ha diritto di essere qualificato, tanto nei rapporti di servizio che nelle pubblicazioni ufficiali, col titolo corrispondente al livello e profilo professionale rivestito. Egli può usare tale titolo anche nella vita privata.

3. Il ricercatore o tecnologo ha diritto, singolarmente o nell’ambito del gruppo all’uopo costituito, alla titolarità della ricerca o dei progetti proposti e, se approvati, al loro affidamento, salve diverse motivate esigenze di tipo organizzativo che, comunque, salvaguardino i diritti del proponente.

4. Gli Enti promuovono e supportano le iniziative di ricercatori e tecnologi finalizzate ad acquisire finanziamenti di progetti di ricerca da parte di Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici o privati o Istituzioni internazionali, quando esse sono coerenti con la propria programmazione della ricerca.

5. Ai sensi dell’art. 11, comma 5 del d.lgs. n. 218 del 2016, gli enti adottano specifiche misure dirette a facilitare la portabilità dei progetti di ricerca, consentendo che in caso di cambiamento di Ente e sede, temporaneo o definitivo, i ricercatori e tecnologi, responsabili di progetti finanziati da soggetti diversi dall’Ente di appartenenza, conservino la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile, previo accordo dell’Istituzione ricevente e del committente di ricerca.

6. Gli Enti favoriscono, nell’ambito della propria attività istituzionale, la collaborazione di ricercatori e tecnologi a progetti di ricerca promossi da Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici o privati o Istituzioni internazionali, qualora essi siano coerenti con la propria programmazione della ricerca.

7. Il ricercatore o tecnologo ha diritto ad essere riconosciuto autore delle ricerche svolte. Alla pubblicazione dei relativi risultati, di norma, provvedono gli enti di appartenenza sostenendo le relative spese. Qualora l’Ente comunichi di non essere interessato alla pubblicazione, o in ogni caso decorsi due mesi dalla comunicazione dei risultati della ricerca senza che sia pervenuta alcuna comunicazione da parte dell’Ente circa il proprio interesse alla pubblicazione stessa, l’autore può pubblicare il lavoro come ricerca propria, fatto salvo l’eventuale vincolo di segretezza.

8. Il ricercatore o tecnologo ha diritto alla tutela della proprietà intellettuale e al riconoscimento della paternità delle invenzioni conseguenti la propria attività di ricerca, scientifica e tecnologica.

9. Ai sensi del d.lgs. n. 218 del 2016, gli enti promuovono, nei limiti delle risorse economiche disponibili, adeguati interventi formativi di aggiornamento e di perfezionamento, coerenti con gli obiettivi istituzionali dell’ente di appartenenza e con il Piano triennale di attività dell’ente medesimo, al fine di dare ulteriore impulso all’evoluzione professionale dei ricercatori e tecnologi mediante l’incremento delle loro conoscenze e competenze, secondo quanto previsto dall’art. 61 del CCNL 21/2/2002.

10. Gli Enti riconoscono il merito e la capacità professionale dei ricercatori e tecnologi, mediante gli strumenti di valorizzazione delle competenze acquisite e dei risultati raggiunti nell’attività di ricerca, previsti dal d. lgs. n. 218 del 2016.

11. Ai fini del corretto svolgimento della loro attività, i ricercatori e tecnologi rispettano quanto previsto dall’art. 2, comma 2 del d.lgs. n. 218 del 2016.

12. Il presente articolo sostituisce l’art. 60 del CCNL del 21.2.2002.

(Visited 157 times, 1 visits today)

INDICE

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA TRIENNIO 2016-2018 (19 aprile 2018)

Sezione RICERCA
TITOLO I – RELAZIONI SINDACALI

Art. 68 Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali

Art. 69 Commissione per l’ordinamento professionale

TITOLO II – RAPPORTO DI LAVORO

Art. 70 Ferie

Art. 71 Ferie e riposi solidali

Art. 72 Permessi retribuiti

Art. 73 Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari

Art, 74 Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge

Art. 75 Permessi orari a recupero

Art. 76 Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

Art. 77 Aspettativa per dottorato di ricerca

Art. 78 Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza

Art. 79 Integrazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro

TITOLO III – RICERCATORI E TECNOLOGI

Art. 80 Ricercatori e tecnologi

Art. 81 Principi e diritti – Ricercatori e Tecnologi

Art. 82 Disposizioni in materia di rapporto di lavoro dei ricercatori e tecnologi

TITOLO IV – TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 83 Contratto a tempo determinato

Art. 84 Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo determinato

Art. 85 Contratto di somministrazione

TITOLO V – TRATTAMENTO ECONOMICO RICERCA

Art. 86 Incrementi degli stipendi tabellari

Art. 87 Effetti dei nuovi stipendi

Art. 88 Elemento perequativo

Art. 89 Ulteriori disposizioni di parte economica

Art. 90 Fondo per le progressioni economiche di livello

TITOLI VI – Trattamento economico Agenzia Spaziale italiana

Art. 91 Incrementi degli stipendi tabellari ASI

Art. 92 Effetti dei nuovi stipendi ASI

Art. 93 Elemento perequativo ASI

Art. 94 Ulteriori disposizioni di parte economica ASI

Art. 95 Fondo per le progressioni economiche di livello ASI

TITOLO VIIWELFARE INTEGRATIVO

Art. 96 Benefici socio-assistenziali per il personale