Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale (Art. 16 CCNL 2016-2018)

CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018

Parte comune
TITOLO III – RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE

Art. 16 – Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte,
fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le
disposizioni dell’art. 55-ter e quater del d.lgs. n. 165/2001.
2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n.
165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza
penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il “fatto non sussiste” o che
“l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra
formulazione analoga, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni
dell’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, riprende il procedimento disciplinare
ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art. 653, comma
1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare
sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata
assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur
prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque rilevanza disciplinare,
il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le
modalità stabilite dall’art. 55-ter, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001.
3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della
sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 13, comma 9, n. 2 , e successivamente il
procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione,
che riconosce che il “fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” oppure
“non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, ove il medesimo
procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le
modalità dell’art. 55-ter, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, il dipendente ha diritto dalla
data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso
l’amministrazione, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra, nella
medesima qualifica e con decorrenza dell’anzianità posseduta all’atto del
licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del
dipendente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione.
4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente è reinquadrato, nella
medesima qualifica cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento
qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. Il dipendente
riammesso ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di
licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente
escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio ovvero alla prestazione
di lavoro straordinario. Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il
coniuge o il convivente superstite e i figli.
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5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 3,
siano state contestate al dipendente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni
siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il
procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa vigente.


CONTRATTI PRECEDENTI


Rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale[105]
(art. 30 del CCNL del 21.2.2002 quadriennio e biennio economico 1998-1999)

1. Trova applicazione la legge 27 marzo 2001, n. 97.

2. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.

3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale, qualora egli sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 28, commi 6 e 7 (Codice disciplinare).

4. L’Ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 2, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente fino alla sentenza definitiva, alle vedimedesime condizioni di cui al comma 3.

5. Resta fermo l’obbligo di sospensione nei casi previsti dall’ art. 58, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

6. Omissis. [100bis]

7. Al dipendente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un’ indennità pari al 50 per cento della retribuzione fissa mensile e l’ assegno per il nucleo familiare, ove spettante, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile.

8. In caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula piena, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di assegno alimentare viene conguagliato con quanto sarebbe stato dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio.


[105] La norma contrattuale deve essere applicata alla luce dell’art. 55 ter del D.Lgsn.165/2001 introdotto dall’art.69 del D.Lgs. 150/2009 nonché degli artt. 154-ter norme di attuazione del c.p.p. e 653 del c.p.p.

[100bis] Vedi la precedente nota 105. Il testo omesso è il seguente “Nei casi previsti dai commi precedenti si applica quanto previsto in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale dall’art. 28, commi 8 e 9”.

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