Recesso con preavviso
(art. 25 del CCNL del 21.2.2002 quadriennio e biennio economico 1998-1999)
1. Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e quello di licenziamento senza preavviso, in tutti gli altri casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
anni di servizio mesi di preavviso
fino a 5 anni: 2 mesi
oltre 5 e fino a 10 anni: 3 mesi
oltre 10 anni: 4 mesi
2. In caso di dimissioni volontarie del dipendente i termini di preavviso sono ridotti della metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. L’Ente ha il diritto di trattenere su quanto da essa dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
5. E’ in facoltà della parte che riceve la disdetta di risolvere il rapporto di lavoro, sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso con il consenso dell’altra parte.
6. Il periodo di preavviso è computato a tutti gli effetti nella anzianità lavorativa.
7. Durante il periodo di preavviso non possono essere concesse ferie. Pertanto in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle ferie non godute. 33
33 In materia di monetizzazione delle ferie spettanti, la norma contrattuale deve essere applicata in coerenza e nel
rispetto dell’art. 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” e convertito in L. n. 135/2012 nonché dell’art.1, comma 55,
L.228/2012. Si richiamano altresì i pareri del Dipartimento della funzione pubblica n. 32937 del 6/8/2012, riguardante
il regime temporale della disposizione, e n. 40033 del 8/10/2012, nonché il parere del Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato n. 94806 del 9/11/2012, riguardanti alcune ipotesi residuali di monetizzazione delle ferie.