Relazioni sindacali – INFORMAZIONE (Art 5 CCNL 2016-2018)

CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018

Parte comune
TITOLO II – RELAZIONI SINDACALI

Art.5 Informazione


VEDI ANCHE CCNL 2016-2018 Sezione RICERCA – Relazioni sindacali


1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste nei successivi art. 6 e art. 7.
3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
5. I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.
6. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l’informazione di cui al comma 4 è data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico.


CONTRATTI PRECEDENTI


(art. 31 del CCNL del 7.4.2006 quadriennio e biennio economico 2002 e 2003 come integrato dall’art. 20 comma 2 del CCNL del 13.5.2009 quadriennio e biennio economico 2006 e 2007)

1. L’informazione si propone di basare sulla trasparenza decisionale e sulla prevenzione dei conflitti, pur nella distinzione dei ruoli, i comportamenti delle parti.

2. Ciascun Ente fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all’art. 34 (Composizione delle delegazioni) in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.

3. Gli enti sono tenuti a fornire un’informazione preventiva, facendo pervenire tempestivamente la documentazione necessaria, sulle seguenti materie:
a) articolazione dell’orario di lavoro e di servizio;
b) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro laddove previsti e delle dotazioni organiche;
c) verifica periodica della produttività delle strutture;
d) stato dell’occupazione anche a tempo determinato e parziale;
e) criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di programmazione della mobilità [18bis],di innovazione e di sperimentazione gestionale;
f) criteri generali riguardanti l’organizzazione del lavoro e le sue modifiche;
g) modalità di realizzazione dei progetti e ambito delle professionalità da impiegarenei progetti di telelavoro;
h) adozione di forme di lavoro flessibili, di cui all’art. 36, comma 1, del D.lgs. n.165/2001;
i) bilancio preventivo e consuntivo;
j) modalità di gestione delle eventuali eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001;
k) modalità e cadenze delle verifiche ai fini del passaggio dei ricercatori e tecnologi dalla posizione stipendiale in godimento a quella immediatamente successiva.

4. Nelle seguenti materie l’informazione è successiva e ha per oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi risultati:
a) attuazione dei programmi di formazione del personale;
b) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) andamento generale della mobilità del personale;
d) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni;
e) distribuzione complessiva delle risorse per la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi, e per la qualità della prestazione individuale;
f) attuazione delle iniziative relative ai servizi sociali in favore del personale;
g) attuazione delle materie oggetto di informazione preventiva;
h) utilizzazione delle risorse derivanti dall’attuazione dell’art. 19 (Attività per prestazioni a committenti esterni) del presente CCNL [19].

5. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall’amministrazione consenta la raccolta e l’utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni provvedono a una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore.

6. Non è oggetto di riservatezza l’informazione alle organizzazioni sindacali sui principi e criteri di erogazione dei trattamenti accessori.


[18bis] Sulla materia deve farsi riferimento anche all’art. 30 del D.Lgs 165/2001, come modificato dall’art.4 del D.L. n.90
del 2014, convertito con modificazioni, dalla Legge n.114 del 2014.

[19] Lettera introdotta dall’art. 20 comma 2 del CCNL del 13.5.2009 quadriennio e biennio economico 2006 e 2007.

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