CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018
Parte comune
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI
Art.4 Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
– si persegue l’obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati;
– si migliora la qualità delle decisioni assunte;
– si sostengono la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa.
3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni si articolano nei seguenti modelli relazionali:
a) partecipazione, da svolgere al livello istituzionale competente per materia;
b) contrattazione integrativa, secondo le discipline di sezione, ove previsto anche di livello nazionale e regionale, ivi compresa l’interpretazione autentica dei contratti di cui all’art. 7.
4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
a) informazione;
b) confronto;
c) organismi paritetici di partecipazione.
5. Le clausole del presente CCNL sostituiscono integralmente tutte le disposizioni previste dai precedenti CCNL che riguardano gli obiettivi e gli strumenti delle relazioni sindacali, i modelli relazionali, i livelli, i soggetti, le materie, i tempi e le relative procedure, nonché le clausole di raffreddamento.
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CONTRATTI PRECEDENTI
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(art. 27 del CCNL 7.4.2006 quadriennio e biennio economico 2002 e 2003)
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità degli Enti e dei sindacati, è strutturato in modo coerente con l’obiettivo di contemperare l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con quello di migliorare e mantenere elevate la qualità, l’efficienza e l’efficacia dell’attività di ricerca scientifica e tecnologica e dei servizi istituzionali.
2. La condivisione dell’obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, in grado di favorire la collaborazione tra le parti per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali, nonché per il
sostegno ai processi innovatori in atto.
3. In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali, oltre che a livello nazionale, si articola nei seguenti modelli relazionali, a livello di singolo Ente:
a) contrattazione collettiva integrativa, tra i soggetti e sulle materie, i tempi e le
modalità indicate dal presente contratto;
b) informazione;
c) concertazione;
d) consultazione; [18]
e) interpretazione autentica dei contratti collettivi.
[18] In materia, si deve tenere conto anche delle previsioni dell’art.5, comma 2, e 40, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001, come modificate dall’art.34 e 54 del D.Lgs.n.150/2009. Successivamente, la disciplina dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell’art. 2, commi 17 e 19, del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135.Rilevano in materia anche le disposizioni dell’art. 2, comma 18, lett. a) del D.L. n. 95/2012 , convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, secondo le quali l’organizzazione e la disciplina degli uffici nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche non sono più oggetto di consultazione ma solo di informazione sindacale preventiva. Si rinvia anche alle circolari esplicative n. 7/2010, n. 1/2011 e n. 7/2011 rilasciate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Attengono all’istituto dell’informazione anche le disposizioni dell’art.6, comma 1, del d. lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 2, comma 18, lett. a) del d.l. n. 95/2012 , convertito in legge 7 agosto 2012, n.135.