CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018
TITOLO III
RICERCATORI E TECNOLOGI
Art. 80 Ricercatori e tecnologi
1. Le parti, nel confermare il ruolo strategico svolto dai ricercatori a livello nazionale ed europeo, ribadiscono l’importanza dei principi sanciti nel d.lgs. 218 del 2016 e nella Carta europea del ricercatore, in quanto diretti a favorire l’accrescimento dei sistemi di ricerca, ad incentivare i processi di innovazione degli stessi e ad incrementare la loro competitività a livello internazionale.
2. In particolare la parti concordano che l’emanazione del citato decreto n. 218 del 2016 rappresenta un significativo passo avanti nell’ottica del riconoscimento della professionalità dei ricercatori e dei tecnologi, in quanto fissa i principi e le regole finalizzati alla ulteriore evoluzione dei modelli organizzativi che tenga conto del rafforzamento dell’attività progettuale e di ricerca e della responsabilità orientata al risultato e della valorizzazione di competenze professionali elevate e specialistiche, nel quadro della razionalizzazione delle risorse, in coerenza con i vincoli previsti dalle disposizioni legislative vigente.
3. I ricercatori e i tecnologi costituiscono una risorsa fondamentale per il perseguimento degli obiettivi degli Enti e, in tale ottica, rappresentano figure professionali dotate di autonomia e responsabilità nell’espletamento della loro attività di ricerca, fermo restando il rispetto della potestà regolamentare degli Enti.
4. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. n) del d. lgs. n. 218 del 2016, gli Enti assicurano ai ricercatori e tecnologi la rappresentanza elettiva negli propri organi scientifici e di governo.
5. In applicazione del D. Lgs. n. 165/2001, art. 15 comma 2, il personale ricercatore e tecnologo non può essere gerarchicamente subordinato alla dirigenza di cui all’art. 19 del citato decreto legislativo per quanto attiene alla gestione della ricerca o delle attività tecnico-scientifiche.
6. Il presente articolo sostituisce l’art. 12 del CCNL del 13.5.2009.