Soppressione del profilo di ausiliario
(art. 9 del CCNL del 7.4.2006 quadriennio 2002-2005 e biennio 2002-2003)
Dalla data di entrata in vigore del presente CCNL sono soppressi i profili di ausiliario di amministrazione e di ausiliario tecnico. Nelle more dell’attivazione delle procedure relative alla mobilità orizzontale e verticale di tale personale, lo stesso rimane inquadrato ad esaurimento nel profilo di ausiliario. Sono fatte salve eventuali procedure di reclutamento in atto.
Disposizioni particolari
(art. 4 del CCNL del 13.5.2009 biennio economico 2008-2009)
Il personale già inquadrato ad esaurimento nel profilo di ausiliario ai sensi dell’art 9 (Soppressione del profilo di ausiliario) del CCNL 7 aprile 2006, quadriennio 2002-2005 è inquadrato nei corrispondenti profili di operatore.
Soppressione del IX livello
(art. 7 del CCNL del 13.5.2009 quadriennio e biennio economico 2006-2007)
A decorrere dal 31 dicembre 2007, il IX livello è soppresso. Il personale in servizio è inquadrato con la medesima data, a seguito di specifici corsi di formazione organizzati dall’Ente, nel livello VIII di entrambi i profili di operatore.
Soppressione X livello
(art. 57 del CCNL del 21.2.2002 quadriennio e biennio economico 1998 e 1999)
1. Il personale in servizio nei livelli X di ausiliario tecnico e di ausiliario di amministrazione è inquadrato nel livello IX del profilo di appartenenza.
2. Il personale interessato è tenuto a partecipare ad appositi corsi di formazione organizzati dall’Ente, ferma restando la decorrenza giuridica ed economica dell’inquadramento di cui al comma precedente dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL.
3. Dalla data di sottoscrizione definitiva del presente CCNL l’accesso ai profili di ausiliario tecnico e di ausiliario di amministrazione avviene al IX livello.
4. Considerata la soppressione del X livello, in via eccezionale al personale inquadrato nel IX livello ai sensi dei commi 1 e 2 viene riconosciuta ai fini della partecipazione alle procedure selettive l’anzianità maturata nel X livello nella misura del 50%. Tale riconoscimento si estende al personale proveniente dal X livello e già inquadrato nel IX.