Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare (Art. 14 CCNL 2016-2018)

CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018

Parte comune
TITOLO III – RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE

Art. 14 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001, l’amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l’allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione.

2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell’allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati.

3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio è valutabile agli effetti dell’anzianità di servizio.


CONTRATTI PRECEDENTI


Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare[104]
(art. 29 del CCNL del 21.2.2002 quadriennio e biennio economico 1998-1999)
L’Ente, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, per motivate ragioni di opportunità, l’allontanamento dal lavoro del dipendente per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell’allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell’anzianità di servizio.


104 Fatte salve tutte le ipotesi di sospensione cautelare del dipendente già previste dalla vigente disciplina
contrattuale, l’art. 1, comma 1, lett. b), del d. lgs. 20 giugno 2016, n. 116 ha disposto,all’art. 55- quater del d. lgs.
165/2001, una nuova e autonoma tipologia di sospensione cautelare, di natura obbligatoria, nei casi di falsa
attestazione della presenza in servizio.

(Visited 93 times, 1 visits today)