Telelavoro

(art. 19 del CCNL del 13.5.2009 quadriennio e biennio economico 2006-2007)
Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente CCNL gli Enti renderanno operativo, previa contrattazione con le OO.SS., il regolamento per la disciplina del telelavoro come previsto dall’art. 21 (Telelavoro) del CCNL 21/02/2002.

 

(art. 21 del CCNL del 21.2.2002 quadriennio e biennio economico 1998-1999)
1.Gli Enti potranno realizzare progetti di telelavoro, con le modalità previste dall’accordo quadro nazionale sottoscritto il 23 marzo 2000, ivi compreso il sistema di relazioni sindacali previsto dall’accordo stesso [71].
2. La contrattazione integrativa potrà disciplinare gli aspetti strettamente legati alle specifiche esigenze degli Enti e dei lavoratori interessati e in particolare le materie di cui all’art. 3, comma 5, dell’accordo quadro sopracitato.

[71] Il riferimento è da intendersi al d.lgs. n. 165/2001. In particolare, l’art. 5 comma 2 come modificato dall’art. 34 del d.lgs. n. 150/2009 che stabiliscono la sola informazione sindacale relativamente all’organizzazione degli uffici e del lavoro. Successivamente, la disciplina dell’art. 5 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell’art. 2 commi 17 e 19 del d.l. 95/2012 convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135.

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