(art. 29 del CCNL del 7.4.2006 quadriennio e biennio economico 2002 e 2003)
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per la loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche.
2. L’Ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all’art. 34, comma 2, per l’avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme. Le piattaforme per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza dei precedenti contratti.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori o analogo organo previsto dall’ordinamento dell’Ente [13bis]. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria [14]. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. Resta fermo quanto previsto dall’art. 39, comma 3-ter, della legge 27.12.97, n.449 e successive modificazioni e integrazioni [15].
4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi.
5. Gli Enti sono tenuti a trasmettere all’A.Ra.N., entro cinque giorni dallasottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio [16].
[13bis] In tema di controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa e dei relativi organi competenti in materia, si richiama l’art. 40 bis del d. lgs. 165/2001, come sostituito integralmente dall’art.55 del d. lgs. 150/2009 e successivamente modificato dall’art. 53, comma 1, lett. d) del D. lgs. 33/2013 che ha abrogato il comma 4 del richiamato art.40 bis e introdotto, al suo posto, nuove disposizioni contenute nell’art.21 del già citato D.Lgs. 33/2013.
[14] Si segnala la Circolare n.25 del 19.7.2012 del MEF – Dip. Ragioneria Generale dello Stato sugli schemi di relazioneillustrativa e relazione tecnico finanziaria ai contratti integrativi di cui all’art.40, comma 3 sexies del D. Lgs. n.165/2001 come modificato dall’art.54 del D. Lgs n.150/2009.
[15] Comma abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 66 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
[16] L’obbligo di trasmissione all’ARAN del testo del contratto integrativo, con l’allegata relazione tecnico – finanziaria ed illustrativa, è sancito anche dall’art.40-bis (che si ricorda essere stato integralmente sostituito dall’art.55, comma 1, del D.Lgs. 150/2009) comma 5, del D.Lgs.n.165/2001, con la previsione altresì di una specifica sanzione (art.40-bis, comma 7, del D.Lgs.n.165/2001) in caso di inadempimento. Successivamente, sulla materia, è intervenuto anche il D.Lgs. n. 123 del 2011. Si segnala la circolare n. 25 del 7.9.2011.