(art. 19 del CCNL del 21.2.2002 quadriennio e biennio economico 1998-1999)
1. Gli Enti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, del D.Lgs. n. 61/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 100/200170, possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale o trasformare, su richiesta del dipendente, i rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a tempo parziale, o viceversa, secondo le tipologie indicate dal comma 6. indicate dal comma 6.
2. Gli Enti nelle percentuali di cui alla legge n.488/1999, art.20, comma 1, lettera f), possono assumere personale a tempo parziale e comunque entro i limiti delle risorse destinate al trattamento economico relativo.
3. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
4. Il rapporto di lavoro a tempo parziale non può essere costituito relativamente a profili professionali che comportino l’esercizio di funzioni ispettive, di direzione e di coordinamento di struttura comunque denominata oppure l’obbligo della resa del conto giudiziale o si riferiscano ad attività di particolare caratterizzazione preventivamente individuate dagli enti. Tale esclusione non opera nei confronti del personale che, pur appartenendo ad uno dei profili in questione, non svolga le predette funzioni o vi rinunci. La trasformazione dei posti e l’individuazione dei profili di cui al presente comma è effettuata dai singoli Enti che ne informano preventivamente le organizzazioni sindacali. [71]
5. Il dipendente a tempo parziale copre una frazione di posto in organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti in organico a tempo pieno trasformati in posti a tempo parziale ai sensi del comma 2. Tale disposizione si applica ai rapporti di lavoro a tempo parziale costituiti dopo la stipulazione del presente contratto.
6. Fermo restando quanto previsto dall’art. 58, comma 1 (Orario di lavoro), il tempo parziale può essere realizzato, anche per il potenziamento dell’attività degli Enti nelle ore pomeridiane, sulla base delle seguenti tipologie:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno);
c) con combinazione delle due modalità indicate nelle precedenti lettere a) e b).
7. Relativamente agli istituti normativi previsti dal presente contratto collettivo, non specificamente trattati nel presente articolo, al rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano, in quanto compatibili, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.
8. Al personale interessato è consentito, previa comunicazione agli Enti, l’esercizio di
altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non
siano incompatibili con le attività istituzionali degli Enti medesimi, ai sensi dell’art. 53
del D. Lgs. n. 165/2001.
9. Il trattamento economico anche accessorio del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, è proporzionale alla prestazione lavorativa. La contrattazione integrativa stabilisce i criteri per l’attribuzione ai dipendenti a tempo parziale dei trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti nonché di altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa ed applicabili anche in misura non frazionata e non direttamente proporzionale al regime orario adottato. Al ricorrere delle condizioni di legge, al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
10. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno ai sensi dell’art. 6 (Ferie, festività del santo patrono e recupero festività soppresse); il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno.
11. In costanza di rapporto di lavoro, la trasformazione dello stesso da tempo pieno a tempo parziale o viceversa deve risultare da atto scritto e deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa nell’ambito delle tipologie di cui al comma 6. I dipendenti che hanno trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione anche in soprannumero oppure prima della scadenza del biennio a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico ovvero della frazione di orario corrispondente al completamento del tempo pieno ai sensi dell’art. 6 comma 1, del D. Lgs. n. 61/2000. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di ottenere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione purché vi sia disponibilità del posto di organico o della frazione di orario corrispondente al completamento del tempo pieno ai sensi dell’art.6, comma 1, del D.Lgs. n. 61/2000.
12. L’Ente è tenuto a comunicare, con atto scritto motivato, le proprie determinazioni entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa; in mancanza di risposta negativa entro il termine suddetto, la domanda si intende accolta. L’Ente, entro il predetto termine, può, sempre con decisione motivata, rinviare la trasformazione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a sei mesi nei casi in cui essa comporti, in relazione ai compiti ed alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio. [72]
13. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale è escluso dalla prestazione di lavoro straordinario, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
14. Nel solo caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale sono consentite prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza all’orario di lavoro normale. Trova applicazione, in particolare, l’art. 3, commi 5 e 8, del D.Lgs. n. 61/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 100/2001
15. Le forme di lavoro supplementare sono disciplinate dagli articoli 1 e 3 del D.Lgs. n. 61/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 100/2001. In sede di contrattazione integrativa saranno definiti gli adattamenti della disciplina in relazione alle specifiche esigenze dei singoli Enti ed alla disponibilità delle risorse. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite in misura pari a quella stabilita per le ore di lavoro straordinario ed i relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per il lavoro straordinario. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, previo suo consenso, può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare nella misura massima del 10% medio in ragione di anno della durata di lavoro a tempo parziale. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per eccezionali, specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.
16. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni dell’art. 8 della legge 554/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.
17. Fermo restando quanto previsto dal comma 13, gli Enti possono autonomamente determinare, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, i termini per la presentazione delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, la decorrenza e la durata della trasformazione del rapporto, i criteri di priorità e la percentuale delle assunzioni a tempo parziale, fatto salvo il limite massimo di cui al comma 2. Le relative determinazioni sono oggetto di informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali rappresentative di cui all’art. 34 (Composizione delle delegazioni) [72 bis]; i criteri generali per soddisfare le domande di trasformazione del personale a tempo pieno, prioritariamente rispetto alle nuove assunzioni, sono oggetto di contrattazione integrativa. [73]
[70] La materia del lavoro a tempo parziale deve essere applicata in coerenza alla normativa vigente. Si tenga conto
che, in codesta norma contrattuale, il più volte citato D.Lgs. n. 61/2000 è stato abrogato dall’art. 55, comma 1, lett.
a), d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 57, comma 1 del
medesimo d.lgs. n. 81/2015.
Tuttavia il d.lgs. n. 81/2015, nel confermare i titoli di precedenza per la trasformazione del rapporto di lavoro al
lavoratore affetto da patologie oncologiche, ha previsto, altresì all’art.8, commi 4 e 5, del D.Lgs.n.81/2015, che:
“4. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o
i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona
convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli
atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale. “;
“5. n caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con
figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992, è riconosciuta la priorità
nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.”
Il comma 7 del medesimo art.8 del citato D.Lgs. dispone, invece, che: “Il lavoratore può chiedere, per una sola volta,
in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché
con una riduzione d’orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione
entro quindici giorni dalla richiesta”.
In materia di lavoro a tempo parziale si vedano anche le leggi n.133 del 2008 e n. 183 del 2010, nonché le circolari del
emanate dal Dipartimento della funzione pubblica tra cui la n. 1 del 2009 e n. 9 del 2011.
[71] Il riferimento è da intendersi al d.lgs. n. 165/2001. In particolare, l’art. 5 comma 2 come modificato dall’art. 34 del
d.lgs. n. 150/2009 che stabiliscono la sola informazione sindacale relativamente all’organizzazione degli uffici e del
lavoro. Successivamente, la disciplina dell’art. 5 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 è stata ulteriormente modificata dalle
disposizioni dell’art. 2 commi 17 e 19 del d.l. 95/2012 convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135.
[72] Vedi nota 70.
[72bis] Il riferimento è da intendersi all’art.34 anche se nel testo originale è menzionato l’art.40.
[73] Vedi nota 70.