Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo determinato (Art. 84 CCNL 2016-2018)

CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018


TITOLO IV – TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 84 Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo determinato

1. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine e con le precisazioni seguenti e dei successivi commi:
a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato, entro il limite
annuale stabilito per i lavoratori assunti per la prima volta nella pubblica
amministrazione, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del CCNL del 21/2/2002; nel caso in
cui, tenendo conto della durata di precedenti contratti a tempo indeterminato o
determinato comunque già intervenuti, anche con altre amministrazioni, pure di diverso
comparto, il lavoratore abbia comunque prestato servizio per più di tre anni, le ferie
maturano, in proporzione al servizio prestato, entro il limite annuale di 28 o 32 giorni,
stabilito dal citato art. 6, a seconda dell’articolazione dell’orario di lavoro
rispettivamente su cinque o su sei giorni;
b) in caso di assenza per malattia o per infortunio sul lavoro, fermi restando – in quanto
compatibili – i criteri stabiliti dagli artt. 17 e 18 del CCNL del 21/02/2002, si applica
l’art. 5 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11
novembre 1983 n. 638, ai fini della determinazione del periodo in cui è corrisposto il
trattamento economico; i periodi nei quali spetta il trattamento economico intero e
quelli nei quali spetta il trattamento ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui al citato
art. 17, in misura proporzionalmente rapportata al periodo in cui è corrisposto il
trattamento economico come sopra determinato, salvo che non si tratti di periodo di
assenza inferiore a due mesi, caso nel quale il trattamento economico è corrisposto
comunque in misura intera; il trattamento economico non può comunque essere erogato
oltre la cessazione del rapporto di lavoro;
c) il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in
ogni caso superare il termine massimo fissato dal citato art. 17;
d) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un
massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai
sensi dell’art. 70, comma 2;
e) nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi
continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, oltre ai permessi di cui alla lett.
d), possono essere concessi i seguenti permessi:
– permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di cui all’art. 71;
– permessi per esami o concorsi, di cui all’art. 70, comma 1, lettera a);
– permessi per visite specialistiche, esami e prestazioni diagnostiche, di cui all’art. 74
(assenze per visite specialistiche) ;
– permessi per lutto di cui, all’art. 70 (Permessi retribuiti), comma 1 lettera b);
f) il numero massimo annuale dei permessi di cui alla lettera e) deve essere
riproporzionato in relazione alla durata temporale nell’anno del contratto a termine
stipulato, salvo il caso dei permessi per lutto; l’eventuale frazione di unità derivante
dal riproporzionamento è arrotondata all’unità superiore, qualora la stessa sia uguale o
superiore a 0,5;
g) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da
specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la legge n.53/2000 ,

anche con riferimento ai permessi per lutto, ivi inclusi, nei casi di rapporto
di durata inferiore a sei mesi.

2. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di prova, secondo la disciplina, dell’art. 4 del CCNL 7/4/2006, non superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto dal citato art. 4, in qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti nel richiamato articolo. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall’Ente deve essere motivato.

3. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile applicare il comma 2, il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione, il rapporto è risolto con effetto immediato, salva l’applicazione dell’art. 2126 c.c.

4. In tutti i casi in cui il presente CCNL prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dal comma 11 dell’art. 80 e al comma 2 del presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso è fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non può superare i 30 giorni, nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all’anno. In caso di dimissioni del dipendente, i termini sono ridotti alla metà, con arrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione di unità derivante dal computo.

5. I periodi di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, sono adeguatamente valutati, nell’ambito delle procedure di reclutamento della stessa o di altra amministrazione o ente, secondo requisiti o criteri che attengono alla durata di tali periodi ed alla corrispondenza tra la professionalità richiesta nei posti da coprire ed l’esperienza maturata nei rapporti di lavoro a termine.

6. Gli Enti assicurano ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato interventi informativi e formativi, con riferimento sia alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le previsioni del d. lgs. n. 81/2015, sia alle prestazioni che gli stessi sono chiamati a rendere, adeguati all’esperienza lavorativa, alla tipologia dell’attività ed alla durata del contratto.

7. In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso il medesimo Ente, con mansioni del medesimo profilo e area o categoria di inquadramento, concorrono a determinare l’anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l’applicazione di determinati istituti contrattuali.

8. Il presente articolo sostituisce l’art. 20 del CCNL 21/2/2002 (nda Assunzioni a tempo determinato).


CONTRATTI PRECEDENTI


(CCNL 21/2/2002 -Art. 20 – Assunzioni a tempo determinato)

1. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di assunzione a tempo determinato, ivi comprese quelle relative ai contratti di cui al D. Lgs. n. 19/1999.

2. A tutto il personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine, con le seguenti precisazioni:

a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato;

b) in caso di assenza per malattia o infortunio, si applicano gli artt. 17 e 18. I periodi di trattamento intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di cui al comma 9 dell’art. 17, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi. Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall’art. 17;

c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 10 giorni complessivi in ragione d’anno, proporzionalmente al servizio prestato e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell’art. 8, comma 2 ovvero in caso di lutto o grave infermità ai sensi dell’art. 8, comma 1;

d) in alternativa a quanto previsto ai commi a) e c), ai dipendenti assunti ai sensi del comma 3, per una durata pari almeno ad un anno, si applica la disciplina delle ferie, dei permessi retribuiti e dei permessi brevi di cui agli artt. 6, 8 e 50.

3. Il servizio prestato a tempo determinato è titolo valutabile ai fini della formazione delle graduatorie relative alle procedure concorsuali per l’assunzione a tempo determinato o indeterminato.

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INDICE

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA TRIENNIO 2016-2018 (19 aprile 2018)

Sezione RICERCA
TITOLO I – RELAZIONI SINDACALI

Art. 68 Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali

Art. 69 Commissione per l’ordinamento professionale

TITOLO II – RAPPORTO DI LAVORO

Art. 70 Ferie

Art. 71 Ferie e riposi solidali

Art. 72 Permessi retribuiti

Art. 73 Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari

Art, 74 Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge

Art. 75 Permessi orari a recupero

Art. 76 Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

Art. 77 Aspettativa per dottorato di ricerca

Art. 78 Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza

Art. 79 Integrazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro

TITOLO III – RICERCATORI E TECNOLOGI

Art. 80 Ricercatori e tecnologi

Art. 81 Principi e diritti – Ricercatori e Tecnologi

Art. 82 Disposizioni in materia di rapporto di lavoro dei ricercatori e tecnologi

TITOLO IV – TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 83 Contratto a tempo determinato

Art. 84 Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo determinato

Art. 85 Contratto di somministrazione

TITOLO V – TRATTAMENTO ECONOMICO RICERCA

Art. 86 Incrementi degli stipendi tabellari

Art. 87 Effetti dei nuovi stipendi

Art. 88 Elemento perequativo

Art. 89 Ulteriori disposizioni di parte economica

Art. 90 Fondo per le progressioni economiche di livello

TITOLI VI – Trattamento economico Agenzia Spaziale italiana

Art. 91 Incrementi degli stipendi tabellari ASI

Art. 92 Effetti dei nuovi stipendi ASI

Art. 93 Elemento perequativo ASI

Art. 94 Ulteriori disposizioni di parte economica ASI

Art. 95 Fondo per le progressioni economiche di livello ASI

TITOLO VIIWELFARE INTEGRATIVO

Art. 96 Benefici socio-assistenziali per il personale