(fonte ARAN)
Trattamento economico
Le voci retributive che compongono il trattamento economico spettante al personale possono cosi riassumersi:
– lo stipendio tabellare secondo i valori aggiornati agli ultimi incrementi economici riconosciuti dal CCNL. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l’Indennità Integrativa Speciale (IIS) ha cessato di essere corrisposta come singola voce economica ed è stata conglobata nello stipendio tabellare dall’art. 11 comma 3 del CCNL del 7/4/2006 quadriennio e biennio economico 2002-2003;
– RIA Retribuzione Individuale di Anzianità, ove spettante; tale voce retributiva, infatti, è conservata solo a favore del personale che ne beneficiava prima del venire meno della sua ulteriore riconoscibilità;
– Indennità di Ente, secondo i valori aggiornati agli ultimi incrementi economici riconosciuti dal CCNL;
– compenso per il lavoro straordinario ove spettante;
– compensi incentivanti e altri istituti riconducibili al trattamento accessorio (indennità di turno, reperibilità, ecc.), secondo le condizioni, modalità ed importi stabiliti dalla contrattazione integrativa; 1
– altre indennità spettanti in base a specifiche disposizioni di legge.
1 In proposito, si deve ricordare che in base all’art. 2, comma 3, del D.Lgs.n.165/20001, l’attribuzione dei trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi, o, alle condizioni da questi previste, mediante contratti individuali. Il successivo art. 45, comma 1, del medesimo D.Lgs.n.165/2001, inoltre, stabilisce che il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei pubblici dipendenti è definito dai contratti collettivi (nazionali e decentrati integrativi). Pertanto, sulla base di tali previsioni, il preventivo intervento regolativo della contrattazione integrativa, nel rispetto della disciplina e degli eventuali vincoli stabiliti al livello di CCNL, è un elemento assolutamente necessario per il riconoscimento di trattamenti economici accessori ai lavoratori.